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Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Dopo trent’anni la Convenzione attende ancora di essere ratificata dai Paesi dell’UE

Photo credit: Andrea Panico - Reportage Io non ho sogni (Melting Pot Europa)

Questo articolo è una riflessione a margine della lezione tenuta dal prof. Raffaele Cardin 1 durante la IV giornata del Corso di Specializzazione in “Migrazioni, Integrazione e Democrazia” – Profili Giuridici, Sociali e Culturali – organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

Nel suo intervento, il professor Cardin ha avuto modo di introdurre la questione della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e le difficoltà che incontra il processo di ratifica da parte soprattutto degli Stati europei.

Genesi della Convenzione
A seguito dell’adozione della Risoluzione n. 34/172 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle misure per migliorare la situazione e assicurare i diritti umani e la dignità dei lavoratori migranti, venne istituito – nel 1980 – un gruppo di lavoro formato da rappresentanti degli Stati membri dell’Onu e di varie organizzazioni internazionali con il fine di redigere una Convenzione che tutelasse in modo onnicomprensivo i diritti di questi soggetti. I lavori durarono nove anni e la bozza venne completata nel giugno del 1990 – per poi essere adottata dall’Assemblea generale nel dicembre dello stesso anno ed essere aperta alle firme degli Stati. Gli anni successivi furono caratterizzati da un intenso lavoro di sensibilizzazione e pubblicizzazione della Convenzione ma nonostante questo lavoro, ancora oggi, la Convenzione rimane decisamente “ignorata” e non è stata ratificata da nessuno degli Stati dell’UE. 

Nelle Convenzione vengono richiamati i principi già consacrati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo. Ma si cerca di andare oltre per offrire una adeguata tutela ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in quanto soggetti vulnerabili a causa dell’allontanamento dallo Stato d’origine e di eventuali difficoltà per la loro presenza in un diverso Stato.

Cosa prevede la Convenzione?

Senza addentrarci nelle singole disposizioni contenute nella Convenzione, è bene offrire una rapida panoramica di quanto in essa contenuto anche al fine di comprendere l’importanza che avrebbe la ratifica di tale Convenzione da parte dell’Italia e degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Innanzitutto la Convenzione contiene una definizione di lavoratore migrante. Secondo l’art. 2 con tale termine ci si riferisce a quelle persone che “eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono”. Sempre secondo lo stesso articolo, rientrano nella categoria di lavoratore migrante in particolare: i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali, la cd. “gente di mare”, i lavoratori di una installazione in mare, i lavoratori itineranti, i lavoratori impiegati a titolo di progetto, i lavoratori indipendenti.

Dopo aver definito i soggetti a cui si indirizza la Convenzione, l’art. 5 introduce una specificazione molto importante perché prevede espressamente che le tutele previste non sono da riferirsi a solo vantaggio dei lavoratori c.d. regolari ma di tutti i migranti, anche degli “irregolari” che devono essere protetti in quanto esseri umani.

La Convenzione acquista pertanto una importanza fondamentale nella tutela del migrante lavoratore in quanto tale che va oltre le singole enunciazioni di principio che sono in essa contenute. Da questo ultimo punto di vista, sicuramente centrale è il principio di non discriminazione che viene enunciato dall’art. 7 secondo il quale “Gli Stati parte si impegnano (…) a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia che si trovano sul territorio e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione, d’origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di qualunque altra situazione”.

La Parte Terza, Quarta e Quinta della Convenzione è poi dedicata all’elencazione di tutti i diritti che vengono specificamente riconosciuti a tutela del migrante lavoratore e dei membri della sua famiglia.

Accanto alla tutela dei diritti del lavoratore, la Convenzione si occupa anche della gestione delle migrazioni e della prevenzione ed eliminazione del traffico illegale di lavoratori migranti. Così si stabilisce che gli Stati parte devono collaborare al fine di prevenire ed eliminare movimenti illegali o clandestini, nonché l’occupazione di lavoratori migranti in situazione irregolare. In particolare, agli Stati è richiesto un impegno affinché siano adottare le misure adeguate ed efficaci per eliminare l’occupazione di lavoratori migranti in situazione irregolare.

La Convenzione ha sicuramente una portata innovativa anche se non rivoluzionaria. E’ infatti innovativa in quanto riconosce tutela ai lavoratori migranti anche se “irregolari” ma dal punto di vista dei diritti che vengono tutelati non è certo rivoluzionaria in quanto si tratta di diritti riconosciuti e tutelati dall’ordinamento internazionale e dalla stragrande maggioranza degli ordinamenti degli Stati europei. Eppure, la resistenza da parte di questi ultimi alla ratifica della Convenzione è fortissima.

Perché tanta resistenza?
Probabilmente le ragioni di questa resistenza da parte degli Stati europei sono da rinvenire nel contenuto della Convenzione ma, come suggerito dallo stesso professor Cardin, probabilmente vi sono ragioni decisamente più politiche e contingenti. La ratifica della Convenzione da parte di uno Stato dell’UE potrebbe apparire infatti un messaggio indirizzato direttamente ai milioni di lavoratori che oggi sono pronti a mettersi in viaggio verso il nostro continente e questo non è certo il messaggio che gli Stati europei vogliono trasmettere.

Conclusioni
La ratifica da parte del nostro Paese sarebbe un atto politico dirompente che potrebbe magari spingere altri Stati membri dell’UE a fare altrettanto. Ecco allora che una campagna per sensibilizzare il nostro Stato rispetto a questo tema potrebbe essere un segnale importante per dimostrare la volontà reale di questo Paese di mettere fine a decenni di politiche migratorie di chiusura e allo sfruttamento lavorativo dei migranti.

  1. Professore di diritto internazionale nell’Università La Sapienza di Roma

Avv. Arturo Raffaele Covella

Foro di Potenza.
Sono impegnato da anni nell’ambito della tematica del diritto dell’immigrazione, con particolare attenzione alla protezione internazionale e alla tutela dei lavoratori stranieri. Collaboro con diverse associazioni locali che si occupano di migrazioni. Scrivo per diverse riviste.