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Ricongiungimento familiare e richiesta del test del DNA su un caso di figlia “adottiva”

Tribunale di Roma, ordinanza del 30 settembre 2020

Una decisione del Tribunale di Roma riguardante un caso di un titolare di protezione internazionale che aveva chiesto il ricongiungimento con la figlia.
L’ambasciata non accettava i documenti presentati per provare il legame familiare e sottoponeva richiedente e prole al test del DNA, da cui emergeva che la ragazza non era biologicamente del padre.
Nel ricorso si denunciava che la legge italiana non limita il principio di filiazione alla discendenza biologica, e che, comunque, il padre aveva riconosciuto la ragazza come propria, mantenendola da anni.
Si lamentava, altresì, l’eccessivo ricorso al test del DNA da parte degli uffici consolari.
Il Giudice ha riconosciuto che padre e figlia costituivano nucleo familiare e che il mancato rilascio del visto avrebbe leso il diritto all’unità familiare della giovane.
Come obiter dictum, inoltre, censurava l’Ambasciata per aver utilizzato il test del DNA senza dare ragioni circa la non validità dei documenti presentati, tenuto conto che il test biologico deve essere considerato l’extrema ratio.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 30 settembre 2020