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Ripristino misure accoglienza: di fronte ad una situazione di estrema difficoltà la Prefettura di Padova non può rimanere inerte

T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 433 del 10 settembre 2020

La ricorrente, entrata in Italia nel 2016, veniva accolta presso una struttura di accoglienza nella provincia di Mantova, in qualità di richiedente protezione internazionale.
Successivamente, la ragazza, vittima di tratta, si allontanava dal Centro per una causa a lei non imputabile. Tornata in Italia, inoltrava un’istanza di autotutela presso la Questura di Padova, per il ripristino del procedimento amministrativo per il riconoscimento della protezione internazionale. L’audizione veniva però rinviata a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Durante la pandemia, la situazione di estrema difficoltà della ricorrente veniva segnalata alla Prefettura di Padova, la quale però rimaneva inerte. A seguito di una diffida, la Prefettura di Mantova revocava il decreto con il quale, in precedenza, aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza, ma la Prefettura di Padova rimaneva ancora inerte.
Di conseguenza, la ricorrente inoltrava un ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. al Tar per il Veneto, per la violazione dell’art. 23, co. 3, del d.lgs. n. 142/2015.
Contestualmente alla proposizione del ricorso, veniva inoltrata domanda cautelare, sia monocratica ex art. 56 c.p.a., sia collegiale ex art. 55 c.p.a., di ripristino delle misure di accoglienza ovvero di adozione di diverso provvedimento ritenuto idoneo.
Il Presidente del TAR per il Veneto accoglieva l’istanza cautelare e, tenendo conto della condizione di vulnerabilità della ricorrente, ne disponeva l’affidamento temporaneo ad una struttura di accoglienza; tale misura cautelare veniva successivamente confermata anche dal Collegio.

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T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 433 del 10 settembre 2020