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Georgia – La protezione va riconosciuta per la disparità economica rispetto al paese di origine

Tribunale di Roma, ordinanza del 4 novembre 2020

Il provvedimento, nel confermare l’applicabilità della disciplina “ante-Salvini” è interessante in quanto giustifica, per il riconoscimento della protezione, il bilanciamento tra condizione di vita attuale e quella nel Paese di origine, dal punto di vista delle (sole) condizioni economiche statuendo: “Il riconoscimento della protezione in questione è giustificato dalla circostanza che in Georgia la disoccupazione è a livelli altissimi ed è molto difficile trovare un impiego. Due terzi della popolazione dai 20 ai 24 anni è senza lavoro e la povertà è enormemente cresciuta negli ultimi anni. Il salario minimo per i dipendenti del settore statale era GEL 115 ($ 43) al mese. Il salario minimo ufficiale nel settore privato non è cambiato dall’inizio degli anni ’90 ed è rimasto di GEL 20 ($ 7,50) al mese. Entrambi i salari minimi mensili ufficiali non soddisfano il livello di reddito di sussistenza ufficiale, che l’Ufficio nazionale di statistica elenca come 175 GEL ($ 65) (USDOS – Dipartimento di Stato americano-Rapporto nazionale sulle pratiche relative ai diritti umani 2018 – Georgia)“.
Pertanto, il Tribunale di Roma riconosce il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 d. lvo 286/1998 ed ordina al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 113/2018.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 4 novembre 2020