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Guinea – Lo stigma e la persecuzione sociale danno diritto allo status di rifugiato alle persone affette da epilessia

Tribunale di Milano, decreto del 19 settembre 2020

Il Tribunale di Milano ha concesso lo status di rifugiato a un cittadino guineano, gravemente affetto da epilessia, ravvisandone i presupposti nell’appartenenza a un particolare gruppo sociale oggetto di discriminazione.
Premessa l’inadeguatezza del sistema sanitario guineano, largamente deficitario e privo di strutture, il Collegio ha osservato che nel caso in esame la persona affetta da epilessia era discriminata e stigmatizzata perché percepita come vittima di stregoneria e punita per il suo passato. La conseguenza inevitabile è l’isolamento sociale, nonché l’impossibilità di ricevere cure adeguate che consentano di limitare gli effetti negativi della malattia (si veda Epilepsy and Traditional Healers in the Republic of Guinea: A Mixed Methods Study – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6433505/).
In tale contesto gli atti e i comportamenti della comunità possono dare luogo a una “grave violazione dei diritti umani“. Non vi è dubbio infatti che il ricorrente “rischi concretamente di essere sottoposto ai trattamenti indicati nelle COI, tali da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e da impedirgli l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali, al lavoro, ad una vita dignitosa nonché all’esercizio dei diritti civili e politici“.
In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall’appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale, definito dall’art. 8 lett d) del D.lgs. 251/2007 come “quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante“. Invero, dalla percezione della società dei malati di epilessia come soggetti colpiti da fenomeni soprannaturali e stregoneria, incluse maledizioni e punizioni per il passato, deriva che costoro possono essere considerati come appartenenti ad un gruppo sociale distinto da quello della restante popolazione e da cui tenere le distanze, trattandosi di soggetto contagioso (tale il timore secondo la cultura locale).
Autori materiali di tali trattamenti discriminatori sono in primo luogo i familiari, i membri del gruppo sociale di appartenenza e la società maggioritaria, che, proprio in ragione di credenze diffuse, può rendersi responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell’integrità fisica dei malati; in secondo luogo, le autorità statali che, allo stato attuale, non sono in grado di tutelare i proprio cittadini affetti da una simile invalidante patologia.

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Tribunale di Milano, decreto del 19 settembre 2020