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Guinea – Riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria recependo le modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020

Un decreto del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ha rilevato la situazione di vulnerabilità di un giovane cittadino guineano, e per l’effetto riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286/1998 vecchia formulazione, in considerazione del fatto che “Nell’arco della sua breve vita il ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad affrontare situazioni così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel difficile percorso di crescita e di integrazione fino ad ora positivamente compiuto. La mancanza di qualsiasi punto di riferimento esporrebbe il ricorrente ad una situazione di estrema vulnerabilità, caratterizzata da emarginazione e miseria, nell’ambito di un Paese connotato ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da una marcata compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Il Collegio, dopo aver ribadito la irretroattività del D.L. n. 113/2018, convertito nella legge 132/2018, ha dato atto del recente intervento legislativo con D.L. n. 130/2020 che ha nuovamente modificato il D.L. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall’art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale.

Nella nuova formulazione l’art. 19 D.Lgs. 286/98 prevede al comma 1.1.”Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

La decisione del Collegio sembra pertanto delineare una parziale sovrapponibilità tra la precedente protezione umanitaria e la nuova protezione speciale ex art. 19 D.Lgs. 286/98, modificato dal D.L. n. 130/2020, in applicazione del principio di diritto internazionale di non-refoulement (art. 33 Convenzione di Ginevra; art. 3 C.E.D.U. – protezione “par ricochet”).

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Decreto del Tribunale di Torino