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Il provvedimento di espulsione viene sospeso a norma delle modifiche presenti nel D.L. 130/2020

Tribunale di Firenze, ordinanza del 17 novembre 2020

Decreto del Tribunale di Firenze (Sezione specializzata) con cui il Giudice, oltre a fissare l’udienza, ha sospeso il provvedimento impugnato sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020​.

In particolare, nel caso in oggetto, la Questura di Prato – previo parere negativo della Commissione Territoriale di Crotone – rifiutava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto precedentemente per motivi umanitari ex art. 32 c. 3 D.lgs. 25/1998 e contestualmente invitava il ricorrente a lasciare il territorio entro 15 giorni.
Avendo riguardo alle novità legislative (e, in particolare, all’art. 19 comma 1.1. del TUI, come modificato dal D.L. 130/2020)*, presentavo ricorso avverso il decreto della Questura di Prato corredato da istanza di sospensione del provvedimento.
Nell’ordinanza il giudice scrive:
rilevato [..] che parte ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato inaudita altera parte; ritenuto che, per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle novità legislative dedotte da parte ricorrente relative alle nuove disposizioni di cui all’art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari danno rilevanza all’eventuale inserimento sociale in Italia, mentre il periculum in mora sia da ravvisare nella probabilità che, in caso di mancato spontaneo adempimento dell’invito di allontanamento entro 15 giorni, sia attivato il procedimento di espulsione; ACCOGLIE l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta inaudita altera parte.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.»;

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 17 novembre 2020