Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La presenza di tutta la famiglia in Italia e l’assenza di legami nella terra di origine rendono ingiustificata l’ipotesi di espulsione

Tribunale di Venezia, ordinanza del 6 novembre 2020

Sentenza del Tribunale di Venezia a seguito di impugnazione di un decreto di espulsione per pericolosità sociale dovuta a due sentenze di condanna per furto aggravato collegate ad un problema di tossicodipendenza di un ragazzo ucraino in Italia da oltre 10 anni ed ivi residente assieme a tutta la famiglia che rischiava di essere espatriato venendosi a trovare di fatto uno “straniero” nel proprio paese di origine nel quale non avrebbe più nessun parente e rispetto al quale aveva ormai rescisso ogni rapporto.
Il Tribunale ha cassato il provvedimento di espulsione in quanto non ha debitamente considerato non solo la situazione di concreta pericolosità sociale del cittadino straniero ma anche i legami che lo stesso ha con il paese che lo ha accolto ovvero l’Italia e nemmeno era stata valutata la circostanza che lo stesso abbia spontaneamente aderito ad un percorso di disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da droghe.

La sentenza è particolarmente interessante poiché amplia un aspetto della normativa, in particolare l’art. 13 TU che non prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione nelle more della decisione del ricorso.

Il Giudice ha disposto non solo la mera sospensione ma proprio il rilascio del permesso per motivi di famiglia.

– Scarica l’ordinanza:
Tribunale di Venezia ordinanza del 6 Novembre 2020.