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Regolamento Dublino – Il trasferimento in Germania è annullato per non aver assolto ai doveri informativi

Tribunale di Roma, ordinanza del 9 novembre 2020

Il Tribunale annulla il provvedimento per violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 4 del Regolamento Dublino. Il caso di specie riguarda il trasferimento del richiedente algerino in un altro Stato Membro (Germania) ritenuto competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale.
Secondo il Tribunale:
(…) a fronte della censura sollevata dalla difesa di violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 4 del Regolamento n.604/2013, l’amministrazione resistente ha sostenuto di avere adempiuto ai propri obblighi informativi attraverso l’assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell’art.5 Reg. 604/2013) e di compilazione del modello C3 (in allegato) a cui è seguita la consegna dell’opuscolo informativo, come previsto dall’art.4 Reg. 604/2013 e documentato dalla sottoscrizione apposta in calce al modello C3 dal ricorrente e dall’interprete che lo assisteva nella fase di raccolta delle informazioni.
Il modello C3 è il modulo attraverso il quale viene formalizzata la domanda di protezione internazionale, che non assolve ad alcuna delle funzioni di cui all’art. 4 del Regolamento.
L’obbligo di informazione attiene specificamente alla procedura di individuazione dello Stato Membro competente, e sorge in capo allo Stato “non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20 paragrafo 2” (a mente dei quale: “la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità …”).

Non vi è sovrapposizione, quindi, tra la procedura di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, e la distinta procedura per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all’esito della c.d. procedura. Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame) disciplinata, quanto alle garanzie informative e alle modalità di formalizzazione della domanda, dalla direttiva 201.3/327 UE del 26 giugno 2013, in particolare dall’art. 12.

Al momento della formalizzazione della domanda di protezione mediante la compilazione del modello C3, sorgono in capo allo Stato membro distinti ed autonomi obblighi informativi che attengono, l’uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all’esame della domanda ( laddove, come nel caso di specie, il sistema EURODAC segnali una possibile differente competenza per l’esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti nel quale essa è stata proposta) e l’altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all’esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata.
Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall’art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l’assolvimento del differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013.
(…)
Le conseguenze della violazione del diritto di informazione ex art. 4 Regolamento n. 604/2013 si riverbera sulla validità della decisione di trasferimento, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n.4199 e n. 4200 del 8 settembre 2015, orientamento confermato dalla sentenza n.6055/18, che ribadisce, in relazione all’eccepita violazione dell’art. 4, che ai sensi del regolamento di Dublino 26 giugno 2013 n. 604, in sede di richiesta di protezione internazionale è illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno, senza aver rilasciato all’interessato uno specifico “Opuscolo Comune”, ne ha disposto invece il trasferimento in un altro Paese dell’Unione Europea (nella specie la Germania) in quanto Stato competente a decidere sull’istanza.

La medesima posizione è stata più di recente ribadita dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17693/2020) nella quale si legge: “L’ambito del dovere informativo previsto dal Nuovo Regolamento di Dublino è dunque ben più ampio di quello delineato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5. Esso si estende, infatti, sino all’indicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro dell’U.E. competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, alla loro gerarchia, alle conseguenze dello spostamento del richiedente asilo da un Paese all’altro dell’U.E., alle modalità ed al contenuto delle informazioni che egli può fornire ai fini dell’individuazione dello Stato competente all’esame della sua domanda di protezione, alla garanzia della protezione dei suoi dati personali e del relativo trattamento, nonché all’indicazione dei rimedi previsti in caso di trattamento illecito”. Si tratta pertanto di una informativa non strettamente limitata al contenuto dei singoli atti del procedimento, ma comprendente tutti i diritti e le prerogative del richiedente asilo, tanto con riferimento allo svolgersi del procedimento, quanto in relazione alla sua capacità di orientarne l’esito, fornendo all’autorità informazioni rilevanti ai fini della determinazione dello Stato competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Trattasi, di una informazione ad ampio spettro, finalizzata ad assicurare l’effettività e l’uniformità della tutela del richiedente asilo e ad evitare che esso diventi l’oggetto, anzichè il soggetto, del procedimento che lo riguarda e che è finalizzato ad individuare lo Stato competente all’esame della sua domanda. Ed ancora : Il complesso meccanismo informativo previsto dal Nuovo Regolamento di Dublino, in quanto direttamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri, va assicurato in ogni caso, alla luce della evidente prevalenza, rispetto ad altri interessi, dell’esigenza fondamentale di assicurare l’effettivo uniforme trattamento, in tutto il territorio dell’Unione, delle procedure di trasferimento dei richiedenti asilo.
In aderenza a quanto già osservato dal Consiglio di Stato (per il quale le prescrizioni dell’art. 4 “non possono considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce soltanto una delle diverse garanzie informative previste dall’art. 4“. ), la Cassazione formula dunque il seguente principio di diritto: Il complesso meccanismo informativo previsto dal Nuovo Regolamento di Dublino, in quanto direttamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri, va pertanto assicurato in ogni caso, alla luce della evidente prevalenza, rispetto ad altri interessi, dell’esigenza fondamentale di assicurare l’effettivo uniforme trattamento, in tutto il territorio dell’Unione, delle procedure di trasferimento dei richiedenti asilo.
Dunque, neppure la documentazione dell’effettivo svolgimento del colloquio personale di cui all’art. 5 equivale all’obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo quale l'”Opuscolo” espressamente indicato dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva.
La garanzia predisposta dall’art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile.
Ne consegue la irrimediabile illegittimità del provvedimento impugnato che, violando gli obblighi informativi di cui all’art. 4 del regolamento ha disposto il trasferimento del ricorrente in un altro Stato Membro ritenuto competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, che dunque va annullato
“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 9 novembre 2020