L’ordinanza cautelare del Tar Puglia, sede di Bari, n. 718/2020, ottenuta insieme alla collega Marina Angiuli, dichiara illegittima la pretesa della Questura di dichiarare inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 103, co. 2, d.l. 34/2020 avanzata a mezzo PEC e non attraverso il Kit postale.
Il Tar ordina alla Questura l’esame nel merito dell’istanza.
Si accompagna ad altre due, identiche e di pari data, nn. 719 e 721.
Questa ordinanza risulta davvero importante, specie in considerazione del comportamento di molti uffici postali.
Il provvedimento è, sia pur poco, motivato, dunque emerge chiaramente la questione sottoposta all’esame del Tribunale.
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T.A.R. Puglia, ordinanza n. 718 del 20 novembre 2020