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Ricongiungimento familiare e nozione di familiare a carico ai fini del calcolo del requisito reddituale: si deve considerare solo il nucleo familiare presente in Italia

Tribunale di Perugia, decreto del 21 ottobre 2020

La Prefettura di Perugia, Sportello Unico Immigrazione, rigettava la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare di un figlio minore, in quanto riteneva carente il requisito reddituale.
In particolare, riteneva che, ai fini del calcolo del relativo ammontare, si dovesse fare riferimento alla situazione familiare del Ricorrente quale risultante dal modello 730/2019, dove risultavano presenti quattro familiari: il coniuge ed i figli del Ricorrente (al momento della domanda di nulla osta soggiornanti in Marocco) e, in considerazione del numero di tali componenti il nucleo familiare, ha ritenuto insufficiente l’ammontare del reddito percepito dal Ricorrente.

Diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione, ai fini del calcolo del detto ammontare, si deve considerare il nucleo familiare presente in Italia quale risultante dal relativo certificato di stato di famiglia: nucleo in cui risulta, oltre al Ricorrente, il solo fratello. Il nucleo familiare rilevante è composto da due familiari.

Il reddito richiesto dall’art. 29 T.U. immigrazione è volto a garantire un adeguato tenore di vita per i familiari del richiedente, già presenti in Italia, e per quelli in favore dei quali viene presentata istanza di ricongiungimento: gli altri familiari residenti nel Paese di origine del richiedente non hanno alcuna rilevanza ai fini del requisito reddituale stabilito dal predetto articolo.
Né potrebbe essere diversamente posto che il requisito reddituale stabilito dall’art. 29 t.u. immigrazione è calcolato in base all’ammontare del c.d. “assegno sociale” considerato come indice del tenore di vita vigente nel nostro Paese: altra cosa è il tenore di vita in Marocco dove vivono moglie e tutti i figli del Ricorrente.
Conseguentemente, il Ricorrente, in base alla normativa sopra menzionata, non è tenuto a spiegare allo Sportello Unico per l’immigrazione se e come provvede al mantenimento del coniuge e dei figli che vivono in Marocco.

Più nello specifico, in base all’art. 12 DPR 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), l’indicazione dei detti familiari nel “modello 730” è finalizzata a che il dichiarante benefici di alcune detrazioni fiscali. Si tratta quindi di soggetti solo fiscalmente a carico. E tali sono quei familiari che non superino il reddito annuo di 2.840,51 euro (per l’anno 2019) al lordo degli oneri deducibili. Invece per i figli di età non superiore a 24 anni il tetto del reddito è fissato in 4.000 euro.
E’ quindi ben possibile che un familiare sia fiscalmente a carico, ma non sia effettivamente a carico: non venga cioè mantenuto di fatto dal richiedente ricongiungimento. Si pensi ad un familiare che percepisca nel suo Paese un reddito (non superiore a euro 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli di età inferiore a 24 anni) tale da poter vivere dignitosamente (cosa possibile, con un simile ammontare, in tanti Paesi esteri) e per cui non sarà mantenuto con rimesse dal familiare in Italia.

La P.A. aveva quindi illegittimamente considerato il nucleo familiare concernente la dichiarazione dei redditi e relative detrazioni, anziché il nucleo familiare di cui allo stato di famiglia.

A sostegno di tale unica possibile interpretazione dell’art. 29 t.u. immigrazione, si cita: Corte di Giustizia UE, sez. IV, sent. 21.4.2016 n. 558/14, per cui “l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data” (in senso conforme: Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 4.3.2010 n. 578/08).
La pronuncia fa chiaramente riferimento ai familiari già conviventi in Italia con il richiedente ricongiungimento (e non anche a quelli rimasti nel Paese di origine): solo per questi infatti sarebbe possibile accedere alle forme di assistenza sociale citate.

Il Tribunale di Perugia, con decreto 21.10.2020, in accoglimento del ricorso, ritiene che la decisione della Prefettura non sia corretta, “nella misura in cui fonda il rigetto sul solo dato formale risultante dalla dichiarazione reddituale (atto che, come noto, ha rilievo ai soli fini fiscali) e non valuta la composizione documentata dello stato di famiglia”.

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Tribunale di Perugia, decreto del 21 ottobre 2020