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Sri Lanka – La costrizione al matrimonio costituisce grave violazione della dignità personale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21437 del 6 ottobre 2020

La vicenda affrontata dalla Prima sezione della Cassazione riguarda una cittadina dello Sri Lanka vittima di costrizione al matrimonio, e la decisione cassa con rinvio un decreto del tribunale di Venezia per violazione del dovere di collaborazione istruttoria ex art. 8 coma 3 del D. Lgs. 25/2008.

Confermando un precedente pronunciamento (Cass. n. 25873 del 18/11/2013) la Suprema Corte riafferma che la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità personale, e quindi trattamento degradante che integra un danno grave.

Riafferma altresì che al fine del riconoscimento della misura di protezione (protezione sussidiaria ex art. 14 lett b) del D. Lgs. 251/07) la minaccia puo’ provenire anche da soggetti diversi dallo stato, allorchè le Autorità Pubbliche o le organizzazioni che controllano lo stato o un sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione.

Su tali presupposti l’ordinanza annulla il decreto del tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione, affermando che proprio perchè il danno grave puo’ provenire da privati in caso di inerzia delle Autorità, è dovere del giudice effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25465 del 12.12.2016).

Si afferma quindi il principio che nell’ipotesi di minaccia proveniente da un soggetto non statuale (art. 5 lett c del D. Lgs. 251/07) è compito del giudicante, nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria stabilito dall’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 25/2008, verificare o meno l’effettività o meno della tutela offerta delle autorità locali: il Tribunale di Venezia è conseguentemente venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, non approfondendo se il matrimonio forzato delle giovani donne sia o meno una pratica avallata o quantomeno tollerata dalle Autorità Pubbliche dello Sri Lanka, e non verificando quindi l’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle medesime Autorità.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 21437 del 6 ottobre 2020