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Burkina Faso – Protezione sussidiaria al richiedente per situazioni di instabilità e conflitto derivante da tensioni irrisolte

Tribunale di Bari, decreto del 25 settembre 2020

Il Tribunale di Bari riconosce riconosce la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lettera c) del dgsl 251/07 ad un cittadino del Burkina Faso che ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, del 20/08/2019, notificato in data 23 settembre 2019 a mezzo posta, contenente il rigetto della protezione internazionale, con contestuale trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 ed ha, per tale ragione, adito l’autorità giurisdizionale .

Nel ricorso proposto ex art. 35 , 35 bis d.lgs. 25/2008 e art. 737 e seguenti cod. proc. civ. si censura “il provvedimento della Commissione territoriale di Bari che, all’esito dell’audizione di (…) in data 20 agosto 2019, ha ritenuto credibile la versione del richiedente nella sola parte in cui aveva affermato di essere proveniente da una specifica zona del Burkina Faso, segnatamente Zidre’ – Burkina Faso Centro-orientale, e nonostante detta zona fosse “interessata da situazioni di instabilità e conflitto derivante da convergenza e tensioni interetniche irrisolte, infiltrazioni dello Stato islamico del Grande Sahara nonché di milizie locali”, ha limitato il proprio intervento decisorio riconoscendo la sola esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, omettendo invece di riconoscere la maggiore tutela concessa dall’ordinamento (status di rifugiato o sussidiaria)

Il Giudice adito, sottolineando l’esattezza del rito con cui è stato introdotto il ricorso, ha ritenuto: “che nessun limite incontrasse la Commissione territoriale in ordine alla possibilità di accertare l’esistenza della più ampia protezione ricollegata allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria ex artt. 7 e 14 d.lgs. 251/2007 e che, una volta emesso il provvedimento definitorio reiettivo da parte dell’Organo amministrativo citato, nessun limite incontri questo Tribunale nell’accertamento dei presupposti della protezione internazionale nell’ambito del giudizio correttamente promosso dal ricorrente ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008“.

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Tribunale di Bari, decreto del 25 settembre 2020