Una decisione del Giudice di Pace di Barletta che ha deciso secondo il principio giurisprudenziale della “c.d. ragione liquida”, evidenziando che: “l’atto espulsivo non può essere sindacato oltre il suo contenuto e non ammette integrazione di motivazione postuma“.
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Giudice di Pace di Barletta, decreto del 17 novembre 2020