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Il Tar riconosce che la Questura di Pesaro ha respinto arbitrariamente l’istanza di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020 del cittadino straniero

T.A.R. per le Marche, ordinanza n. 338 del 10 novembre 2020

Un’ordinanza del TAR Marche in materia di procedura di emersione ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020. La questione nasceva da una comunicazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro che dichiarava inammissibile l’istanza presentata da un cittadino straniero volta al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo “per ricerca lavoro” sul presupposto che “il richiedente è titolare di permesso di soggiorno in corso di validità (del quale potrà chiedere l’eventuale conversione qualora se ne verifichino le condizioni), inoltre attualmente sta svolgendo attività lavorativa”.

La domanda, infatti, veniva presentata da un cittadino guineano in possesso di un permesso di soggiorno per “casi speciali” (regime transitorio art. 1, comma 9, D.L. 113/2018) scaduto il 30/04/2020, il quale, munito di attestazione di presentazione dell’istanza ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020 rilasciata dall’Ufficio Postale, stipulava contratto di lavoro a tempo determinato con un’azienda agricola.

Il TAR Marche investito della questione, ha accolto la domanda cautelare osservando come appaia sostenibile “l’estendibilità al caso di specie della circolare congiunta Ministero dell’Interno – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 24/07/2020 secondo cui l’istanza di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020 può essere presentata anche dai cittadini extracomunitari autorizzati a permanere sul T.N. ai sensi del D.lgs. n. 25/2008” (al riguardo si rammenta che la citata circolare aveva fornito un chiarimento in ordine al coordinamento del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio, sancendo che la proroga della validità dei permessi di soggiorno previsti dalla prima normativa non precludeva ai cittadini stranieri in possesso di un documento scaduto l’accesso alla procedura di emersione prevista dalla seconda normativa).

Il Collegio ha preso, altresì, posizione sulla seconda questione posta alla sua attenzione, affermando che “non può assumere carattere ostativo all’emersione la prestazione di attività lavorativa successiva alla presentazione della domanda”.

L’ordinanza ha, dunque, disposto la “prosecuzione da parte dell’intimata Questura dell’iter amministrativo disciplinato dall’art. 103, commi 2 e ss., del D.L. n. 34/2020 e dell’eventuale rilascio, all’esito del procedimento, del titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente”.

– Scarica l’ordinanza
T.A.R. per le Marche, ordinanza n. 338 del 10 novembre 2020