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Il Tribunale ha l’obbligo di esaminare il rischio di trattamenti inumani e degradanti nel caso di rimpatrio nel Paese di origine

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27258 del 30 novembre 2020

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano credeva alla vicenda riferita dalla ricorrente nigeriana relativa alla violenza di genere subita, in particolare, venduta dalla madre in povertà ad un uomo, che poi la riduceva in schiavitù sessuale, vittima di infibulazione, come da certificato medico agli atti. Il Tribunale però rigettava il ricorso ritenuto che la donna non rischiasse alcun danno in caso di ritorno in NIgeria avendo rotto il rapporto con l’uomo convivente.
La Corte di Cassazione ha cassato il decreto avendo omesso il Tribunale di esaminare il rischio di trattamenti inumani e degradanti, a prescindere dal rapporto della richiedente con il suo ex convivente, e con riferimento al rientro della donna in un contesto socio familiare fortemente degradato, che era stato pure dedotto in primo grado.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 27258 del 30 novembre 2020
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