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La revoca dell’accoglienza è una misura estrema da intraprendere solo per comportamenti gravi

T.A.R. del Veneto, sentenza n. 1096 del 11 novembre 2020

Il TAR ha annullato il provvedimento di revoca dell’accoglienza emesso dalla Prefettura di Verona. Il richiedente asilo si era allontanato dalla struttura il 17 marzo per recarsi dalla compagna incinta e non vi aveva fatto rientro perché esplicitamente invitato dall’Ente Gestore a trattenersi presso la compagna a Reggio Emilia, sino al termine del periodo di lockdown.

Il TAR ha considerato fondata: “la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, giusta la ricordata natura sanzionatoria, postula, infatti, una valutazione in concreto della singola fattispecie, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte contestate, da effettuarsi, in assenza di situazioni di urgenza qualificata (non esplicitate nel provvedimento impugnato), soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, in cui l’interessato abbia potuto fornire il proprio apporto istruttorio, considerate le gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali (Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5445; TAR Emilia Romagna, Parma, 9 dicembre 2019, n. 286; TAR Veneto, sez. III, 18 settembre 2019, n. 1009). Sotto tale profilo, pertanto, si deve riscontrare l’illegittimità del provvedimento prefettizio, in quanto lo stesso non è stato preceduto da alcuna interlocuzione procedimentale che consentisse al ricorrente di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione e di fornirle elementi atti a ponderare adeguatamente i fatti, così come in concreto si sono svolti, al fine di poter adeguatamente valutare le relative contromisure sul piano dell’accoglienza. E fondate sono anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi limitata la Prefettura a richiamare nel provvedimento in questione l’unico episodio di allontanamento, senza approfondire e valutare adeguatamente le circostanze concrete inerenti l’episodio riportato nel provvedimento“.

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T.A.R. del Veneto, sentenza n. 1096 del 11 novembre 2020