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Sierra Leone – Protezione sussidiaria in presenza del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti

Tribunale di Roma, decreto del 27 ottobre 2020

Il Collegio ha ritenuto non fondata la valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione Territoriale, in quanto in aperto contrasto con la documentazione medico-legale, psicologica e psichiatrica prodotta in giudizio, comprovante i maltrattamenti e le torture che il richiedente aveva dichiarato di aver subito in carcere.
I trattamenti inumani e degradanti subiti dai detenuti della Sierra Leone trovano altresì conferma nelle C.O.I. che descrivono la situazione delle carceri del Paese come estremamente critica. Inoltre le fonti informative prodotte dalla difesa del richiedente e consultate dal Collegio denunciano il conflitto politico scoppiato tra l’allora presidente ed il vicepresidente Sam Sumana, accusato di voler formare un nuovo partito (https://www.bbc.com/news/world-africa-31941025). Pertanto la vicenda narrata dal ricorrente è stata considerata dal Tribunale pienamente credibile, così come il concreto pericolo per lo stesso, in caso di rientro nel suo Paese, di essere condotto nuovamente in carcere, laddove era stato già ristretto con l’accusa di omicidio e da dove era evaso. Un eventuale rimpatrio esporrebbe, quindi, il ricorrente al concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti con il conseguente riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art 14 lettera b) del D. lgs. n. 251/2007.
Infatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.lvo n. 251/2007 il fatto che il richiedente abbia già subito danni gravi o persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o danni gravi in caso di rimpatrio, salvo si individuino elementi per ritenere che non si ripeteranno.

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Tribunale di Roma, decreto del 27 ottobre 2020