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Violazione del dovere di cooperazione istruttoria e utilizzo delle fonti: la Cassazione cassa la sentenza della Corte d’Appello

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24818 del 6 novembre 2020

Un’ordinanza con cui la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ritenuto non rispettato da parte della CDA il dovere di cooperazione istruttoria di cui all’ art. 3, d.lgs. n. 251/2007 e dell’ art. 8 d.lgs. n. 25/2008.

Nel caso di specie la CDA di Milano pur credendo alla storia di violenza del ricorrente, cittadino del Burkina Faso, rigettava il ricorso ritenuto trattarsi di vicende di natura privata senza esaminare la domanda alla luce di COI aggiornate. La Corte di Cassazione afferma tra l’altro che se la parte ha offerto in visione le COI al momento in cui introduce la domanda, e tra essa e il momento della decisione trascorre del tempo o accadono eventi rilevanti, il giudice deve integrare le COI con COI più aggiornate ( Cass. 28990/2018).
Le COI devono infatti essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente ed il concetto stesso di pertinenza va necessariamente coniugato con quello della loro attualità. Si segnala che la Suprema Corte nell’ordinanza da atto altresì che nel ricorso per cassazione venivano segnalate tutte le fonti richiamate in appello e di cui la CDA non faceva alcun cenno nella sentenza, ragion per cui, cassando, infine, la sentenza, ritenuto non adempiuto il dovere di cooperazione da parte dell’organo giudicante.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 24818 del 6 novembre 2020