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Autorizzazione a permanere in Italia – Il Giudice deve tenere conto della sussistenza del significativo legame di accudimento effettivo e materiale tra il genitore e il minore

Corte d'Appello di Lecce, decreto dell'11 gennaio 2021

E’ stato proposto appello avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni di Lecce che aveva negato l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 31 c. 3 del D. Lgs. 286 del 1998 sostenendo che: “diversamente, si finirebbe per legittimare l’utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali e internazionali da parte dei genitori al fine di concedere una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti regolarmente sul territorio italiano, aggirando surrettiziamente i divieti normativi”.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Minorenni, riformando la decisione emessa in primo grado, dopo aver richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha affermato che: “Alla luce dei suddetti principi da cui questa Corte non ha motivo dei discostarsi, nel giudizio volto all’accertamento dei presupposti per l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano ai sensi della norma citata, la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, con riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tenere conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento effettivo e materiale tra il genitore e il minore, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura genitoriale presente e consolidata nella sua assistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di determinare una traumatica frattura tra il minore stesso, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita (…).
Non vi è dubbio che, nell’attuale delicata fase di crescita, lo sradicamento dei due bambini dal contesto italiano in conseguenza del rimpatrio forzato dei genitori, con inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali asciali in atto, appare contrastante con l’interesse dei predetti e probabile causa dei gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. Non si può sottacere, altresì, che i minori non risultano avere alcun legame con il paese di origine dei genitori.
”.

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Corte d’Appello di Lecce, decreto dell’11 gennaio 2021