Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

I visti d’ingresso

Scheda pratica a cura di Melting Pot Europa

I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europa (salvo i casi di esenzione) per fare ingresso legalmente in Italia hanno l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti dal Testo Unico.
I cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea non hanno invece questo obbligo e possono circolare liberamente all’interno dell’Unione.

Il rilascio del visto

Il visto di ingresso consta in uno sticker applicato sul passaporto, o su un documento di viaggio equipollente, il cui rilascio è di competenza del Ministero degli Esteri, ovvero delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine del cittadini straniero, responsabili dell’accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, in base alle vigenti norme in materia nazionali e Schengen.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Non è riconosciuto ai cittadini stranieri un diritto all’ottenimento del visto.
L’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi sono di competenza del Tribunale Ordinario.

Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Sono esentati dal visto di ingresso:

– i titolari di permesso di soggirono UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno, anche rilasciata da un altro Stato Membro dell’Unione Europea (art.9, comma 12, lett.a), e art.9-bis, comma 5, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. TU Immigrazione)

– i titolari di carta blu UE rilasciata da uno Stato Membro dell’Unione Europea (art.27-quater, comma 17, T.U. Immigrazione)

– i titolari di un permesso di soggiorno, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea e validi per il soggiorno in Italia (art.5, comma 7, T.U. Immigrazione);

– alcune categorie di cittadini stranieri che in base ad accordi internazionali giungono in Italia per soggiorni di breve durata (turismo, affari, studio…).

Paesi in esenzione dell’obbligo di visto i cui cittadini NON sono soggetti all’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei Daru Salam, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Macao, Malesia, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Vanuatu, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

  • Stati i cui cittadini sono sempre esenti all’obbligo di visto
    I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
  • Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto per transito aeroportuale

Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Somalia, Siria, Sri Lanka.

Domanda di visto

  • Visto Shengen Uniforme (VSU) di breve durata (massimo 90 giorni per motivi di turismo, visita a familiari/amici, affari, sport, studio…) di tipo C:

La domanda di visto deve essere presentata attraverso la E-@pplication (http://e-applicationvisa.esteri.it/) che permette di completare online il modulo di domanda, di stamparlo e poi consegnalo, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
– la finalità del viaggio;
– i mezzi di trasporto e di ritorno;
– i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
– le condizioni di alloggio;
– la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede

  • Visti per soggiorni di lunga durata o Nazionali (VN) di tipo D:

le domande di visto per soggiorni di lunga durata in Italia (ad esempio per studio, lavoro, ricongiungimento famigliare…) non possono essere inviate online ma devono essere presentate solo presso l’Ambasciata o il Consolato italiano competente o presso la sede dell’eventuale fornitore esterno di servizi che si è convenzionato per svolgere questa attività.

L’Ambasciata o il Consolato Italiano competente a ricevere la domanda di visto di ingresso è quella del luogo di residenza abituale del cittadino straniero richiedente. Ulteriori informazioni sul portale http://vistoperitalia.esteri.it

Rilascio del visto

Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.
Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.