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Illegittima la sospensione dell’assegno sociale al cittadino straniero sul presupposto dell’allontanamento superiore al mese dal territorio nazionale

Tribunale di Modena, ordinanza del 15 dicembre 2020

Ordinanza di accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c del Tribunale di Modena – Sez. Lavoro, Dptt. Andrea Marangoni, avverso la sospensione dell’assegno sociale operata dall’INPS sul presupposto che la titolare della prestazione si sarebbe allontanata dall’Italia per periodi superiori al mese.

L’INPS ha eccepito di aver provveduto alla sospensione dell’erogazione della prestazione in ragione dell’allontanamento dal territorio dello Stato nell’anno 2019 senza che sia provato che l’interessata vi abbia fatto rientro.

Il Giudice del Lavoro ha fatto proprio l’orientamento della Cassazione che “in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a favore di un cittadino extracomunitario, il mero allontanamento temporaneo del beneficiario dal territorio nazionale, tale da non mettere in discussione la residenza in Italia, non comporta la sospensione del diritto alla prestazione, il quale, pertanto, sussiste anche per il periodo in cui l’assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, n.17397)”.

Tanto premesso, continua il Giudice del Lavoro, nei limiti della già citata sommarietà del giudizio, posto che l’INPS non ha provveduto alla revoca bensì alla mera sospensione, che dalle risultanze anagrafiche la ricorrente appare ancora residente in Italia e che dal rilascio della procura può presumersi che, in ogni caso, vi abbia fatto ritorno (considerata anche la non chiara intellegibilità delle annotazioni sul passaporto) lo scrivente ritiene che sia illegittima la censurata sospensione sine die dell’erogazione della prestazione assistenziale, con conseguente sussistenza del fumus boni iuris.

Appare altresì integrato il requisito il requisito del periculum in mora, considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti.

Ordina all’INPS di ripristinare l’assegno sociale sospeso dall’1.05.2020 a decorrere da tale data, oltre alla maggiorazione sociale ex L. 448/2001 ed interessi legali con analoga decorrenza, con condanna all’INPS al pagamento delle spese di lite.

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Tribunale di Modena, ordinanza del 15 dicembre 2020