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Pakistan – Permesso per motivi umanitari, stante l’inserimento sociale del richiedente in Italia. Accenni anche al d.l. n. 130/2020

Tribunale di Venezia, decreto del 10 dicembre 2020

Il Tribunale Ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino pakistano, “stante la documentazione depositata in atti dal ricorrente a comprova della propria integrazione e dell’inserimento sociale del medesimo in Italia, ossia alla luce dell’attività lavorativa svolta dal richiedente, da ottobre 2018, attualmente con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione netta di circa 1.200,00 euro al mese”.
In relazione all’inserimento del soggetto, è importante evidenziare che il Tribunale lagunare apre anche al recente d.l. n. 130/2020 il quale specifica che l’espulsione di un soggetto non è consentita “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine

”.
Sotto quest’ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo, ancorché non esclusivo, all’elemento dell’integrazione sociale ai fini della valutazione dell’esistenza di una situazione di vulnerabilità.

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Tribunale di Venezia, decreto del 10 dicembre 2020