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Riconosciuta la protezione speciale ai sensi della disposizione transitoria dell’art. 15 del D.l. n.130/2020

Tribunale di Lecce, decreto dell'11 gennaio 2021

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto ad un giovane cittadino originario del Bangladesh la protezione speciale di nuovo conio (domanda di protezione internazionale presentata prima del 5.10.2018).
Il provvedimento è particolarmente interessante perché al suo interno il Tribunale, dopo aver ricostruito l’ubi consistam della protezione umanitaria oramai abrogata e richiamate ed esplicate le novità normative introdotte dal recente D.L. n. 130/20, convertito nella L. n. 173/20, ritiene la nuova normativa applicabile alla fattispecie in esame in applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 15 del decreto appena richiamato.
Si riporta il passaggio nevralgico della pronuncia:
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell’art. 5 del D. Lgs. 1998 dell’inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l’applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell’ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l’avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest’ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l’indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l’interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine
”.

Non v’è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un’emblematica sintesi dei principi andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell’inarrestabile fenomeno migratorio.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell’art. 15 del D. l. n.130/2020.

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