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Diritto al titolo di viaggio: per il TAR va rilasciato anche al cittadino straniero con Pds “ordinario” in caso di impossibilità di ottenere il passaporto

T.A.R. della Campania, sentenza n. 1669 del 19 febbraio 2021

Il Tar Napoli ha riconosciuto il diritto al titolo di viaggio a un cittadino straniero maggiorenne titolare di un permesso di soggiorno non legato ad alcuna forma di protezione (un pds per minore età da convertire in seguito a prolungamento amministrativo).
Il Tar ricorda che tutti i cittadini stranieri hanno diritto ad accedere a un titolo di viaggio in caso di impossibilità di ottenere il passaporto, che va intesa in senso ampio, ricomprendendovi anche i casi di impossibilità di fatto legati all’organizzazione consolare. Inoltre, ricorda il Tar che la prova di questa impossibilità può essere fornita adducendo indizi di ogni genere: solleciti al consolato, richieste di appuntamenti, biglietti del treno etc.:
Nella genericità della formula adoperata dal legislatore che riconnette il rilascio del titolo di viaggio per stranieri alla prova della “impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese”, deve ritenersi che tale presupposto ricorra non solo nelle ipotesi di impossibilità giuridica ma anche di impossibilità di fatto. Ed è proprio questa l’ipotesi che dà fondamento alle pretese del ricorrente il quale ha dimostrato di aver attivato ogni mezzo per ottenere dalla ambasciata del proprio Paese l’agognato passaporto. 6.2 Una diversa interpretazione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali dello straniero, quali quello di ottenere il documento di riconoscimento formale della sua appartenenza ad un certo Paese, con il connesso diritto di entrare ed uscire da altri Stati, nonché, come accade nel caso di specie, di poter essere legittimato alla acquisizione del titolo di soggiorno necessario per il completamento delle procedure di integrazione nello Stato ospitante. (…) In particolare, la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa, come prospetta l’amministrazione, nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto. Se così non fosse, si perverrebbe alla conseguenza che in ogni caso in cui lo straniero non riuscisse ad ottenere il passaporto dalle rappresentanze diplomatiche non potrebbe mai recarsi nel proprio Paese d’origine. Nel caso in esame, in particolare, la allegazione di un passaporto in corso di validità è stata richiesta allo straniero ai fini del buon esito del procedimento volto al rilascio del titolo di soggiorno per il completamento del proprio percorso formativo nel paese ospitante. Appare, dunque, evidente come il diniego impugnato determini effetti che si propagano in maniera irreversibile e pregiudizievole nella sfera giuridica del ricorrente che si vedrebbe privato in maniera definitiva della possibilità di risiedere in maniera regolare sul territorio dello Stato“.

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T.A.R. della Campania, sentenza n. 1669 del 19 febbraio 2021