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Status di rifugiato ad un cittadino ucraino renitente alla leva. La sanzione a chi si oppone alla chiamata alle armi costituisce un atto di persecuzione

Tribunale di Bari, decreto del 2 dicembre 2020

Il Tribunale di Bari riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino ucraino che, renitente alla leva, in caso di rimpatrio potrebbe essere costretto a partecipare al conflitto che sta dilaniando la regione del Donbass, macchiandosi in tal modo, del compimento di crimini di guerra. Nel caso, invece di rifiuto, subirebbe un atto di persecuzione in quanto punito con la reclusione.

La decisione è rilevante in quanto fa riferimento a numerose fonti aggiornate; in particolare, al decreto firmato dal presidente ucraino n. 13/2020 che regolamenta l’esercito dei riservisti nonché la coscrizione regolare per il servizio militare e la chiamata alla leva.
Viene richiamata altresì l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III Civile, del 30.6.2020 – 21.10.2020 n. 22873, che riconosce che la sanzione penale in caso di rifiuto opposto alla chiamata alle armi costituisce un atto di persecuzione ai sensi del D.Lgv. 251/2007, art. 7, co. 2, lett. e), e dell’art. 9, par. 2, lett. e) della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato dalla CGUE 26.2.2015 (causa C-472/19).

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Tribunale di Bari, decreto del 2 dicembre 2020