Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Bangladesh – Protezione speciale per integrazione socio-lavorativa. Il rimpatrio avrebbe leso il diritto del ricorrente della propria vita privata e familiare

Tribunale di Venezia, decreto del 4 dicembre 2020

Photo credit: Annalisa Camilli - Internazionale

Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda di protezione speciale promossa da un cittadino bengalese alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla d. l. 130/2020. La nuova disciplina ha modificato ulteriormente il sistema, ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l’obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l’art. 10 Cost. sollevati successivamente all’entrata in vigore del d. l. n. 113/2018.
In particolare, è stato specificato che l’espulsione ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 d. lgs. 286/1998 non è consentita qualora ‘esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare … tenuto conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di Origine’.
Di conseguenza il legislatore ha codificato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva la rilevanza dell’integrazione socio-economica al fine della valutazione della situazione della vulnerabilità. Tale orientamento individuava nell’art. 8 CEDU il referente normativo a cui agganciare la protezione umanitaria, richiamato ora dalla nuova formulazione dell’art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
Nel caso in questione la situazione di integrazione sociale lavorativa consolidatasi in Italia è stata valutata quale elemento fondante la protezione, in quanto il rimpatrio avrebbe leso il diritto del ricorrente della propria vita privata e familiare.

– Scarica il decreto