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Burkina Faso – Protezione sussidiaria al richiedente: in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani

Tribunale di Bari, decreto del 19 marzo 2021

Il Giudice del Tribunale di Bari – sezione specializzata in materia di protezione internazionale ecc., anche alla luce di quanto emerge dalle fonti internazionali consultate di ufficio, ha ritenuto accogliere il ricorso del richiedente del Burkina Faso che afferma di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dai terroristi, come era accaduto per il fratello.

In ragione però del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, il 31 dicembre 2018 le Autorità del Burkina Faso hanno decretato lo stato di emergenza in diverse province situate nelle Regioni di seguito indicate: Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Est, Nord, Sahel. Il 13 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 12 gennaio 2020.

Le fonti internazionali recenti fanno riferimento ad una grave situazione di insicurezza che dal nord del Paese si sta diffondendo in sostanza nell’intero Burkina Faso (e nelle regioni a confine con Togo e Ghana): si tratta in sostanza di un contesto segnato da una combinazione letale di conflitto armato, cambiamento climatico e altri shock naturali che sta peggiorando una situazione già allarmante di grave insicurezza anche alimentare con alti tassi di malnutrizione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano quindi le condizioni per il riconoscimento di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c d.lgs 251/07.

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Tribunale di Bari, decreto del 19 marzo del 2021