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Gambia – Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B) dlgs 251/07 al richiedente: in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in carcere

Tribunale di Napoli, decreto del 4 gennaio 2021

Il ricorrente proveniente dal Gambia, in seguito alla sua vicenda personale è stato imprigionato nella prigione Mile Two a Banjul dove è stato torturato dalla polizia al fine di estorcergli una confessione. Inoltre, non è mai stato sottoposto a un processo e non ha avuto alcuna assistenza legale.
Nonostante il rigetto da parte della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, il Giudice del Tribunale di Napoli, anche alla luce di quanto emerge dalle fonti internazionali consultate di ufficio, ha ritenuto gli elementi forniti dal ricorrente credibili.
Infatti, sostiene il Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dalla CT, in Gambia è frequente essere sottoposti a detenzione cautelare anche per anni in attesa di processo a causa dell’importante backlog e dell’inefficienza del sistema giudiziario (vedasi fonti).

Inoltre, nella decisione vengono riportati diversi report sulle carceri ufficiali e non e sulle loro condizioni. Dal report COI EASO sul Gambia del dicembre 2017 emerge che “le carceri erano sovraffollate e c’erano persone in carcere da molti anni senza processo per reati minori. I servizi igienici e l’assistenza medica erano inadeguati, il vitto era insufficiente e di scarsa qualità. I familiari potevano portare cibo ai detenuti in custodia preventiva (in attesa di giudizio), ma non ai detenuti condannati. Per i prigionieri politici o i condannati a lunghe pene detentive non era prevista la possibilità di lavorare. L’isolamento inflitto nella prigione di Mile Two ai detenuti condannati a morte e agli ergastolani rinchiusi nel braccio di sicurezza è stato considerato una forma di tortura dal relatore speciale delle Nazioni Unite. Secondo varie relazioni, molti detenuti nelle prigioni gambiane erano in carcere per reati di droga. Molti non erano gambiani ma cittadini di altri paesi.
Dopo il cambio di Governo all’inizio del 2017, il nuovo Ministro dell’Interno competente per le carceri Mai Fatty e il Ministro della Giustizia/Attorney General Aboubacarr Marie Tambedou hanno visitato la prigione di Mile Two, accompagnati dalla stampa. Nel febbraio e marzo 2017, circa 270 detenuti hanno beneficiato di un’amnistia e sono stati rilasciati. Il Ministro dell’Interno Fatty ha promesso che saranno create nuove strutture di detenzione conformi agli standard internazionali. Non si sa quando questo avverrà
“.

Condizioni di grave carenza igienico sanitaria e di abusi sono inoltre descritti nel rapporto USDOS — US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2018 — The Gambia, 13 March 2019 (https://www.ecoi.net/en/document/2004159.html) e da un articolo di stampa locale emerge che anche il Ministro degli Interni ha di recente stigmatizzato le deplorevoli condizioni del carcere di Mile Two (Foroyaa Newspaper, Interior Minister Laments on Deplorable Condition of Mile Two Prisons, 10 July 2017).
Inoltre, gli artt. 34 e 108 del codice penale gambiano prevedono la pena detentiva per il reato di evasione e l’art. 116 disciplina il reato di disobbedienza ad un ordine impartito per legge e ad un mandato di arresto, prevedendo la pena detentiva di due anni. Inoltre, in tali ipotesi, l’art. 30 (l) del codice penale gambiano, prevede la possibilità dell’inflizione di pene corporali consistenti in percosse in numero non superiore a ventiquattro, effettuate con fruste o corde, dietro autorizzazione del giudice, per tutti coloro che non rientrino nelle tre categorie seguenti: donne, uomini condannati a morte e uomini di età superiore a cinquantaquattro anni (categorie in cui il ricorrente non rientra).
Alla luce delle dichiarazioni rese, ritenute internamente ed esternamente attendibili per i motivi esposti, si ritiene che il ricorrente in caso di rimpatrio correrebbe il fondato pericolo di subire gravi ed inumani trattamenti in carcere, come già avvenuto subito dopo l’arresto, il che accresce il rischio che le violenze possano ripetersi e pertanto ne consegue il parziale accoglimento del ricorso sotto il profilo della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B) d.lgs 251/07.

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Tribunale di Napoli, decreto del 4 gennaio 2021