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Reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi: famiglia curda in fuga dal regime di Erdogan assolta in virtù della sussistenza dello stato di necessità

Tribunale Penale di Bari, sentenza n. 2921 dell'11 gennaio 2021

Massima. È scriminata, ai sensi dell’art. 54 c.p., la condotta del soggetto che, esposto al rischio di persecuzioni politiche, nell’impossibilità di ottenere riscontro in seguito alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, acquisti ed utilizzi documenti falsi validi per l’espatrio, al fine di sottrarsi ad un pericolo grave ed attuale alla persona.

Una recente pronuncia del Tribunale di Bari, emessa in relazione al reato di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi, ex art. 497 bis c.p., ha assolto gli imputati extracomunitari, in virtù della sussistenza dello stato di necessità, per aver posto in essere la condotta in situazione di urgenza ed in presenza di un grave ed attuale pericolo per la persona. La sentenza ha portata dirompente, in un contesto nazionale ed internazionale connotato dalla sempre maggior frequenza di situazioni analoghe a quella esaminata nel corso del processo.

Il caso trae origine da fatti in cui si sono trovati coinvolti due cittadini di origine curda, fuggiti dalla Turchia, insieme ai figli minori, per sottrarsi al regime di Erdogan. Questi, dopo essersi rifugiati in Grecia ed esservi rimasti per quasi un anno, non ricevendo alcun riscontro alla domanda di protezione internazionale presentata, acquistavano documenti falsi e si imbarcavano su un aereo diretto a Bari.
Atterrati in aeroporto, venivano fermati dalla polizia locale, che immediatamente constatava il carattere contraffatto dei documenti d’identità, intestati a cittadini italiani; questi presentavano, infatti, data di scadenza antecedente rispetto a quella di emissione, timbro di un comune diverso rispetto a quello che avrebbe rilasciato l’atto, e, secondo le dichiarazioni delle forze dell’ordine ascoltate, risultavano fabbricati in materiale cartaceo evidentemente diverso rispetto all’originale. In aggiunta alle evidenti incongruenze, moglie e marito riportavano lo stesso cognome. Appurata la falsità della documentazione, quindi, i due cittadini curdi venivano deferiti all’autorità giudiziaria.

Nell’esaminare la questione, il giudice di merito fondava la pronuncia di assoluzione sulle prove addotte dalla difesa.
Veniva valutata, innanzitutto, la rilevanza della qualità degli imputati di oppositori al regime di Erdogan in Turchia, ed, in quanto tali, di perseguitati politici. La difesa, a sostegno di tale circostanza, presentava la documentazione che comprovava l’arresto di altri membri della famiglia da parte delle autorità turche.
Si valorizzava, in secondo luogo, la circostanza che la Grecia avesse temporaneamente sospeso la registrazione delle domande d’asilo degli stranieri irregolarmente entrati nel territorio nazionale, prevedendo altresì, ove possibile, l’espulsione di questi con ritorno al Paese d’origine.
Date tali premesse, ha contribuito alla formazione del convincimento dell’organo giudicante l’informazione, nota agli imputati al momento della condotta incriminata, della presenza sul territorio ellenico di agenti dei servizi segreti turchi, incaricati di individuare, anche all’interno di tale nazione, oppositori al regime nazionalista di Erdogan.

Il ricorrere degli esposti presupposti oggettivi, nell’analisi del giudice di prime cure, rende del tutto proporzionato il comportamento degli imputati rispetto al pericolo prospettato; l’esigenza di garantire protezione non solo a sé stessi, ma anche ai figli minori, infatti, avrebbe giustificato l’urgenza di lasciare la Grecia per rifugiarsi in Italia. In tale prospettiva, le uniche alternative percorribili sarebbero state il tragitto via mare, imbarcandosi abusivamente ed incorrendo in seri pericoli per la propria incolumità personale, ovvero il volo in aereo, affrontabile esclusivamente attraverso il possesso di adeguata documentazione.
La serietà e l’imminenza dell’offesa cui gli interessati erano esposti, nonché l’impossibilità di sottrarsi a tale pericolo attraverso vie legali, ha condotto a ritenere integrata la fattispecie dello stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p., ricorrendone tutti i requisiti essenziali, in un contesto in cui la capacità di autodeterminazione dell’individuo risulta gravemente compromessa.

La pronuncia in esame va ad inquadrarsi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in altre occasioni, applicato la scriminante dell’art. 54 c.p. per casi di soggetti coinvolti in situazioni di comprovata emergenza umanitaria.
Spicca, tra le altre, la sentenza della Suprema Corte (I Sez. Pen.) n. 5061/2012; nel caso ivi affrontato, infatti, era contestato lo stesso art. 497 bis c.p. nei confronti di una donna che aveva falsificato i documenti del figlio malato, al fine di consentirgli l’arrivo sul suolo italiano e potergli garantire le cure necessarie.
Nella stessa direzione, poi, si segnala la sentenza della III Sezione della Cassazione n. 29225/2012, in cui la scriminante era stata applicata nei confronti di una donna straniera costretta a prostituirsi, in relazione al reato di falsa attestazione dell’identità ad un pubblico ufficiale, ex art. 495 c.p.

Nonostante la presenza di altri precedenti giurisprudenziali conformi, spicca, nella pronuncia in commento, la scelta del tribunale barese di pronunciare l’assoluzione proprio in virtù della scriminante dello stato di necessità.
La lettura della sentenza, infatti, consente di ipotizzare, quale possibile ipotesi di proscioglimento, anche una valutazione di integrazione della fattispecie di reato impossibile, ex art. 49 c.p. Tra gli elementi probatori esaminanti, infatti, risaltano le considerazioni degli organi di polizia chiamati a testimoniare, i quali hanno evidenziato come la falsità dei documenti risultasse palese “visivamente” e “senza strumenti”, al mero controllo degli stessi.
Giurisprudenza e dottrina dominanti, in ipotesi analoghe, hanno fatto ricorso alla figura del c.d. “falso grossolano”, insuscettibile di ingannare alcuno, in virtù dell’autoevidenza della contraffazione, ed in quanto tale inidoneo a conseguire l’evento antigiuridico di offesa alla pubblica fede. Non sarebbe apparsa peregrina, dunque, la scelta di considerare documenti dotati delle caratteristiche esposte come appartenenti a tale categoria; tale soluzione, ad esempio, era stata precedentemente adottata da Cass. 41155/2008, in cui si era reputata non perseguibile la detenzione di documenti privi del timbro dell’ente emittente.

Appare apprezzabile, in conclusione, la scelta dell’organo giurisdizionale di pronunciare la piena assoluzione non già in base a considerazioni circa l’assenza di offensività e materialità del reato, come avrebbe imposto una valutazione in ordine alla sussistenza dell’art. 49 c.p. ed all’integrazione del “falso grossolano”, bensì, più radicalmente, sotto il profilo dell’assenza di antigiuridicità.
Si accoglie con favore, dunque, la scelta di valorizzare la natura imposta di condotte realizzate da soggetti in situazioni estreme e di rischio per la libertà ed incolumità personale, nonché la constatazione circa la proporzionalità delle stesse rispetto al pericolo (giustamente connotato come grave ed imminente) e l’assenza di valide alternative prospettabili.

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Tribunale Penale di Bari, sentenza n. 2921 dell’11 gennaio 2021