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Annullato il decreto di espulsione per difetto della necessaria formalità comunicatoria

Giudice di Pace di Rieti, decreto dell'8 febbraio 2021

Il Giudice di Pace di Rieti ha esaminato un caso interessante sotto il profilo della conformità del decreto di espulsione e sua notifica ricevuto da un cittadino albanese.

Il Prefetto di Rieti, decretava l’espulsione dal territorio nazionale del ricorrente mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed in pari data il Questore di Rieti, in esecuzione del decreto di espulsione ordinava al ricorrente di lasciare il territorio nazionale.
Avverso il predetto decreto di espulsione veniva proposto tempestivamente ricorso al Giudice di Pace di Rieti affidando le censure ai seguenti motivi.

Nel giudizio resisteva la Prefettura di Rieti che depositava una memoria all’uopo asserendo che la procedura era seguita correttamente ed affermava che il decreto era stato notificato regolarmente in triplice copia originale e sottoscritto in virtù di delega che depositava in udienza.
Orbene, all’esito della discussione il Giudice di Pace adito accoglimento il motivo n. 2 del ricorso (Violazione dell’art. 18 (Copie autentiche) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) osservava: «… il ricorrente ha dedotto l’inesistenza del decreto di espulsione opposto, in quanto la copia consegnatagli dalla Questura di Rieti risulta carente della certificazione della sua conformità all’originale e che, dunque, trattasi di mera copia fotostatica.
La prefettura ha risposto che il provvedimento consegnato nelle mani del ricorrente non è una copia, ma un originale e che, in quanto tale non doveva recare alcuna certificazione di conformità.
Ebbene, dall’esame del decreto di espulsione …. allegato ricorrente, cosi come quello prodotto dalla Prefettura, non si evince né che si tratti di originale, né che si tratti di copia conforme all’originale, avendo il Vice Prefetto soltanto rimesso al Questore di Rieti la notifica del decreto al destinatario.
Dall’esame del “verbale di notifica” della Questura di Rieti – redatto su foglio a parte materialmente unito al decreto di espulsione – , non è possibile evincere se il decreto di espulsione consegnato al ricorrente sia un originale, oppure una copia conforme all’originale. Infatti l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di cui non è specificato il nome e che risulta avere vergato con firma illeggibile detto verbale, in calce allo stesso dichiara: “l’atto è consegnato all’interessato in originale, ovvero eventualmente in copia conforme all’unico originale di cui il cittadino straniero ha preso visione, previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale”
».

Quindi la dichiarazione del P.U. firmatario pur non essendo stata posta in dubbio ma nello stesso tempo non consente di superare l’eccezione formulata, essendo la stessa intrinsecamente logica, seguendo anche il consolidato principio della Suprema Corte di Cassazione in tema di requisiti di validità dell’atto espulsivo prefettizio ha statuito che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione per difetto della necessaria formalità comunicatoria.

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Giudice di Pace di Rieti, decreto dell’8 febbraio 2021