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Emersione 2020 – Vanno contrastati con determinazione i tentativi di pregiudicare le prospettive di regolarizzazione dei lavoratori e lavoratrici migranti

Un commento dell'Avv. Paolo Cognini sulla nota del 21 aprile 2021 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Il 21 aprile 2021 il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha diramato una nota avente come oggetto “Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.77”. Nella nota si “fa riferimento alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dal comma 1 dell’art.103 della normativa in oggetto indicata e, in particolare, all’emersione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo”. Scopo della nota è quello di dare indicazioni applicative delle disposizioni di legge nei casi in cui il rapporto di lavoro dedotto nella procedura di emersione prevista dall’art.103, co.1, sia cessato nelle more della procedura stessa. A tale riguardo lo scrivente Dipartimento afferma nella nota che in tale eventualità non potrebbe essere rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione e che la procedura di emersione potrebbe perfezionarsi solo nel caso in cui l’originario datore di lavoro sia disponibile a proseguire il rapporto di lavoro (magari attraverso una nuova assunzione) o ad esso subentri un nuovo datore di lavoro.

Si tratta di indicazioni applicative di assoluta gravità, sia per l’evidente violazione e torsione in termini illegittimamente restrittivi del disposto di legge, sia per l’arbitrio sostanziale con il quale si propone di pregiudicare le prospettive di vita di tanti migranti che tra indicibili difficoltà e complicazioni hanno scelto di percorrere le anguste vie dell’emersione introdotta dall’art. 103, co.1, del D.L. n. 34/2020.

In primo luogo deve essere osservato che l’art.103, co.1, del suddetto decreto legge non contiene alcun riferimento ad una possibile decadenza dell’istanza di emersione in conseguenza all’eventuale conclusione del rapporto lavorativo. Al contrario ed in senso esattamente opposto alle indicazioni fornite con la nota in oggetto, nel comma 4 dell’art.103 è espressamente previsto che “…Nei casi di cui ai commi 1 e 2 (ndr i due diversi percorsi di emersione), se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa...”.
Nell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998 viene affermato il principio generale secondo cui “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti”: da esso deriva il diritto del lavoratore straniero che abbia perso il posto di lavoro a conseguire un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata non inferiore ad un anno, diritto sancito dal combinato disposto dell’art.22, co.11, D.lgs. n.286/1998 e dell’art.37 del D.p.r. n. 394/1999.

Quando, dunque, l’art.103, co.4, del D.L. n.34/2020 richiama l’art.22, co.11, del D.lgs. n. 286/1998, afferma che nell’ambito delle procedure di emersione in caso di cessazione del rapporto di lavoro vanno applicate le disposizioni che sanciscono il diritto del lavoratore straniero al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Non solo: diversamente da quanto previsto dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998, che esclude i lavoratori stagionali dalle suddette garanzie, nel comma 4 dell’art.103 il legislatore ha espressamente previsto che nell’ambito delle procedure di emersione tali garanzie vengano applicate anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di natura stagionale. Il fatto che nell’ambito delle procedure di emersione disciplinate dall’art.103, comma 1, il rapporto di lavoro cessi nel corso dell’espletamento della procedura, ingiustificatamente ed immotivatamente trascinata per mesi, non può valere ad escludere il diritto del lavoratore straniero a conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione perché altrimenti non avrebbe giuridicamente senso il richiamo contenuto nell’art.103, comma 4, considerato che, a procedura già perfezionata, la condizione di soggiorno del lavoratore straniero sarebbe comunque sottoposta alla disciplina generale dettata dal Testo Unico in materia di immigrazione (e dal relativo Regolamento contenuto nel D.p.r. n. 394/1999).

D’altra parte la situazione del lavoratore straniero che, nel corso della procedura di emersione, vede spirare il proprio contratto di lavoro per il naturale decorso del tempo e per il protrarsi ingiustificato della procedura, non può neppure essere equiparata al caso in cui il rapporto di lavoro non sia mai effettivamente iniziato: il fatto storico e giuridico dell’instaurazione e dell’esecuzione del rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di emersione non può essere cancellato, anche perché si tratta proprio del rapporto di lavoro in cui si è legittimamente radicata l’istanza di emersione.

Risultano, pertanto, del tutto oscure ed incomprensibili le ragioni giuridiche sulla base delle quali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura di emersione, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza “…non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione”. Ciò che, invece, emerge con chiarezza è l’ “abuso di posizione” con il quale il Dipartimento si riconosce il potere di diramare indicazioni applicative in aperto contrasto non solo con le specifiche disposizioni di legge in materia di emersione, ma anche con la più complessiva normativa in materia di immigrazione e con principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, in particolare con l’art.97 Cost., che sancisce il principio generale dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

E’ evidente, infatti, che con tali indicazioni applicative si punta a scaricare sui migranti gli effetti pregiudizievoli di una dissennata gestione delle procedure di emersione, trascinate ingiustificatamente per mesi e che hanno costretto i migranti in una inaccettabile condizione di precarietà e sospensione. Sarebbe davvero paradossale che a questo punto della vicenda la pessima gestione amministrativa delle procedure di emersione si traduca nell’impossibilità per il lavoratore straniero di regolarizzare la propria posizione di soggiorno e nella corrispondente prerogativa delle competenti amministrazioni di liquidare con un rigetto le pratiche relative ai lavoratori stranieri che nel corso delle lungaggini burocratiche hanno perso il posto di lavoro. L’evidente insostenibilità ed ingiustizia di una simile esito rivela ancora una volta con quale facilità alle normative che attengono alla condizione dei migranti si attribuisca una straordinaria elasticità verso il basso (quindi in termini di restrizione e preclusione), dinamica che negli anni ha fortemente concorso a sedimentare quel diritto differenziale in materia di immigrazione che caratterizza il nostro Paese.

La nota trasmessa dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione desta forti preoccupazioni e timori. Tuttavia l’interpretazione applicativa che essa contiene non dobbiamo temerla, ma combatterla. Non solo eventuali provvedimenti di diniego basati sulle motivazioni articolate nella nota non potrebbero superare un serio vaglio giurisdizionale, ma essi giustificherebbero anche una sistematica richiesta di risarcimento del danno subito dal lavoratore straniero, danno oggettivamente dimostrabile e certamente riconducibile all’inerzia della pubblica amministrazione nell’espletamento delle procedure di emersione.

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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