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La Cassazione ribadisce l’importanza delle COI (Country of Origin Information) per consentire una più congrua valutazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4618 del 19 febbraio 2021

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ribadisce il dovere di cooperazione istruttoria del Giudice in materia di protezione internazionale.
In particolare l’Ordinanza, riprendendo un orientamento oramai consolidato, afferma l’importanza delle COI (Country of Origin Information) nella valutazione effettuata dal Giudice chiamato a giudicare del diritto alla protezione internazionale. In particolare, come affermato dalla Corte, una volta assolto da parte del richiedente l’onere di allegazione (e possibilmente prova) dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, il Giudice è tenuto, in assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007 e dall’art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate ed il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre – non rivestendo l’elencazione delle fonti contenuta nell’art. 8 citato carattere esclusivo – da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali per capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio.

La doverosa acquisizione delle COI, anche alla luce dei documenti prodotti dal ricorrente, potrà consentire una più congrua valutazione dei vari presupposti sia della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 4618 del 19 febbraio 2021
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