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Mali – Riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/07 in fase di rinnovo della protezione umanitaria originariamente riconosciuta

Tribunale di Bologna, decreto del 16 aprile 2021

Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al richiedente maliano il quale in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha formulato apposita richiesta in tal senso alla Commissione bolognese.
Il caso riguarda un ragazzo maliano al quale nel 2016 la CT bolognese aveva riconosciuto l’umanitaria sulla base dell’instabilità vigente all’epoca nel suo paese di origine.
Nel 2018 il ragazzo ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari con conversione in protezione speciale.
Nel corso del procedimento dell’ultimo rinnovo richiesto è stato chiesto alla Commissione bolognese di riesaminare la sua posizione sia in relazione al riconoscimento della protezione speciale sia in ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, alla luce dell’attuale situazione in cui versa il suo paese di origine e, in particolare, la zona di provenienza del giovane.
La Commissione si è rifiutata di riesaminare la domanda e di riconvocare il ragazzo al fine di valutare i presupposti per la sussidiaria, invitandolo a presentare una nuova domanda di asilo reiterata.
Avverso il provvedimento della Commissione, con il quale la stessa ammetteva che in Mali la situazione è peggiorata ma comunque invitava il richiedente ad inoltrare nuova domanda di asilo, è stato proposto ricorso ex 35 bis al Tribunale di Bologna territorialmente competente, sostenendo l’applicabilità dell’art. 40 par. 1 della Direttiva 2013/32/UE al caso in esame che fa sorgere in capo all’Autorità Giudicante (la Commissione prima e il Giudice poi) l’obbligo di riesaminare la domanda in toto ogni volta si deve (ri)pronunciare sulla stessa e l’interessato rilascia “ulteriori dichiarazioni” o presenta “nuovi elementi”.
La Commissione si è costituita, sostenuto che il procedimento di rinnovo della protezione originariamente riconosciuta non è una fase di revisione ai sensi dell’art. 40, par. 1 della Direttiva 2013/32/UE, ma semplice verifica della permanenza e dell’attualità degli elementi che hanno portato all’originario riconoscimento e che la richiesta del richiedente mirava ad aprire un nuovo ulteriore procedimento valutativo dell’intera posizione del richiedente a fronte di elementi nuovi allegati mediante COI, concludendo che avrebbe dovuto reiterare la domanda di protezione internazionale.
Il collegio bolognese è giunto alla conclusione che la domanda del richiedente doveva essere valutata come domanda reiterata di protezione e quindi doveva essere valutata e decisa nel merito, riconoscendogli di conseguenza la richiesta protezione sussidiaria.
Sostiene il Tribunale di Bologna: Preliminarmente occorre individuare la natura dell’istanza di riesame del ricorrente, inviata a mezzo pec alla Commissione Territoriale di Bologna in data 29.07.2020 e successivamente in data 05.12.2020. Tramite tale istanza, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha avanzato domanda di riesame della decisione della CT, chiedendo che l’Amministrazione riesaminasse il caso del ricorrente “alla luce dell’attuale situazione del Mali, ed in particolare della regione di Kidal, con riguardo alla possibilità di riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c) D.lgs. 251/07”. Relativamente a tale istanza, occorre evidenziare come essa in realtà presenti i caratteri propri di una domanda reiterata, la quale si configura nell’ipotesi in cui il richiedente abbia addotto nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Ai sensi dell’art. 29, co I, lett. b) D.lgs. n. 25/2008, infatti, la Commissione Territoriale dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente reiteri identica domanda – dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa – senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del Paese d’origine. Ne deriva che la possibilità di devolvere all’autorità amministrativa competente prima e, in caso di esito negativo in quella sede, all’autorità giurisdizionale poi, la domanda di protezione internazionale è da considerarsi limitata, ai sensi dell’art. 29, co I, lett. b) D.lgs. n. 25/2008, alla prospettazione di “nuovi elementi” in merito alle condizioni personali del richiedente o alla situazione nel paese d’origine…Ne consegue che la risposta della Commissione Territoriale all’istanza di riesame avanzata dal ricorrente debba essere intesa come sostanziale provvedimento di diniego della domanda reiterata di protezione internazionale avanzata, tale essendo la natura della richiesta di riesame in cui si chiede di riconoscere la protezione sussidiaria a favore del ricorrente.

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Appurato quindi che la domanda del richiedente doveva essere considerata come domanda reiterata di protezione, il collegio bolognese è giunto alla conclusione che la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sia meritevole di accoglimento stante la particolare gravità della situazione del Paese d’origine del ricorrente , in quanto l’esame delle più recenti ed accreditate COI evidenzia ormai in tutto il Mali l’attuale esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad una grave pericolo per la vita o per l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

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Tribunale di Bologna, decreto del 16 aprile 2021