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Perù – Protezione speciale in virtù della integrazione lavorativa che permette una vita dignitosa e di sostenere la famiglia nel paese di origine

Tribunale di Roma, ordinanza del 30 ottobre 2020

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione speciale al ricorrente, considerando l’integrazione lavorativa e la conduzione in Italia di una vita dignitosa, che permettono allo straniero anche di provvedere al sostentamento dei propri familiari nel Paese di origine.

Secondo il Tribunale di Roma : “Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.l. 130/2020 (l’articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali) che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.”

Si tratta – tra l’altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, e a tal fine elemento cardine è l’integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.

Viene, dunque, data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall’art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dispone “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Il ricorrente ha documentato di avere lavorato con continuità con contratti a tempo determinato, impegnandosi alla loro scadenza nella ricerca di nuove occasioni di lavoro, tanto che i contratti si sono susseguiti con regolarità nel tempo. L’attività lavorativa svolta gli consente di condurre una vita dignitosa e di aiutare la famiglia ed i figli rimasti alla suocera in quanto nel paese d’origine non era in grado di mantenerli.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere riconosciuta la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica …”.

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Tribunale di Roma ordinanza del 30 ottobre 2020.