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Reddito di Emergenza 2021

Nuove domande dal 1° luglio al 31 luglio 2021

Il Reddito di Emergenza, sarà nuovamente riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha modificato parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020.

Sono previste due possibilità di erogare il beneficio

1) ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma1);

2) a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l´Impiego) e la DIS-COLL 2 , e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2).
In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda e ricorda che il beneficio può essere richiesto all’INPS esclusivamente online oppure presso i patronati.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine del 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica utile ai fini del calcolo del modello ISEE) oppure l’ISEE in corso di valididità al momento della presentazione della domanda.
In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

I requisiti per il Rem di cui al comma 1

a) il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza, il requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio (si veda lo schema a fondo pagina), incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di compatibilità

Il Rem non è compatibile con:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (ossia indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

b) le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
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I requisiti per il Rem di cui al comma 2

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

-) Aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

I requisiti di compatibilità

Anche nel caso del comma 2, il Rem non è compatibile con:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (ossia Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

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  1. https://www.meltingpot.org/Bonus-spesa-ai-cittadini-stranieri-accertata-la-natura.html
  2. L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50183