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Cittadinanza italiana a 18 anni ex art. 4 L.91/1992: la prova di aver vissuto in Italia può essere data con qualsiasi mezzo

Tribunale di Roma, ordinanza del 24 febbraio 2021

Il tribunale di Roma conferma il suo orientamento per cui nel caso di cittadinanza richiesta da un neo maggiorenne nato in Italia (ex art. 4 L.91 del 1992), non è rilevante che sia stato mai iscritto all’anagrafe.

Si conferma inoltre che l’unico soggetto legittimato passivamente è il Ministero e non anche il Comune. Infine, ricorda che la prova di aver vissuto in Italia (seppur senza mai una residenza formale con iscrizione anagrafica) può essere data con qualsiasi mezzo.

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