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Convivenza more uxorio e ipotesi previste dall’art. 29, comma 1 dlgs n. 286/1998. Ai fini della considerazione della sussistenza dei legami familiari in Italia anch’essa rileva

T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 128 dell'8 aprile 2021

Lo straniero aveva avanzato domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La domanda era stata rigettata a causa di una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art 444 codice di procedura penale per i reati di tentata rapina e lesioni personali.
Veniva proposto ricorso dinnanzi al Tar Bari eccependo l’omessa valutazione della pericolosità sociale in concreto dello straniero e la mancanza di considerazione della sussistenza di legami famigliari in Italia unitamente all’assenza di famigliari nel Paese di origine. Il ricorrente convive more uxorio con la propria compagna, connazionale, con la quale intende contrarre matrimonio in Italia.
La Questura di Bari argomentava che il ricorrente non aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e, che inoltre, la convivente more uxorio non poteva essere considerata quale familiare ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. citato.
Il Collegio ha affermato che “La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202 ha dichiarato l’illegittimità del comma 5 dell’art. 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»“.

Inoltre ha aggiunto che “ la discriminazione posta in essere dall’esaminato quadro normativo tra la convivenza more uxorio e il rapporto familiare di cui agli artt. 5, comma 5 e 29, comma 1 dlgs n. 286/1998 possa dare adito a un dubbio di costituzionalità delle norme in commento alla stregua degli artt. 2 e 3 della Costituzione (principi costituzionali richiamati nella rubrica del motivo di gravame sub 1), tenuto conto della rilevanza assunta dai rapporti di convivenza more uxorio alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte cost. n. 404/1988) e della legislazione vigente (cfr. art. 1, comma 36 legge n. 76/2016) .
Il collegio ha ritenuto importante il riesame da parte della P.A. in considerazione della necessità di conciliare il carattere accentrato (ex art. 134 Cost.) del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano – come nel caso di specie prima facie – i presupposti, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (ex artt. 24, 103 e 113 Cost.) e del periculum in mora dedotto dal ricorrente in ipotesi di reiezione della domanda cautelare.
L’obbligo di ritornare nel paese di origine [Nigeria] dove lo stesso non ha più alcun legame familiare, né fissa dimora, né lavoro ed è in corso una emergenza sanitaria metterebbe a rischio il ricorrente.
Pertanto, il Tar Bari ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che l’amministrazione resistente debba procedere al riesame della posizione del deducente, tenuto conto delle circostanze addotte dallo stesso istante e degli altri elementi di cui all’art. 5, comma 5 dlgs n. 286/1998, tuttavia da rapportare non già a rapporti familiari, bensì al rapporto di convivenza more uxorio in essere.

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T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 128 dell’8 aprile 2021