Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

El Salvador – Protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs. n. 286/1998 in caso di inserimento e integrazione sul territorio nazionale

Tribunale di Milano, decreto del 5 maggio 2021

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto in favore di un cittadino salvadoregno il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall’art. 19 comma 1.2 D. Lgs. 286/1998, in caso di positiva “integrazione sociale”.

I Giudici meneghini hanno affrontato l’interessante questione della successione di leggi nel tempo, con particolare riferimento ai rapporti tra la protezione umanitaria ante D.L. n. 113/2018 e la protezione speciale recentemente novellata dal D.L. 130/2020.

Sul punto il Tribunale di Milano ha statuito che “la disciplina transitoria contenuta nell’art. 15 D.L. 130/2020 fissa il principio dell’immediata applicabilità delle nuove norme ai procedimenti già pendenti alla sua entrata in vigore, ma non stabilisce che esse si applichino retroattivamente, né pone deroghe all’art. 11 delle preleggi, e non incide pertanto “sui fatti che si siano compiutamente verificati sotto la vigenza della legge” incisa o modificata”. Rimane valido, in relazione a tali “fatti”, ossia in relazione alle domande di protezione umanitaria presentate prima del nuovo D.L. 130/2020, il principio affermato dalle sentenze n. 29459 e 29460 del 2019, secondo cui “in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

Diversamente opinando, “non si valuterebbe in maniera adeguata il dato della “esatta determinazione dell’attuale posizione giuridica degli stranieri”, che la Relazione illustrativa al D.L. 130/2020 pone come criterio di giudizio. L’applicazione retroattiva delle nuove norme, infatti, non sarebbe giustificata “sul piano della ragionevolezza”, in considerazione dei “valori costituzionalmente tutelati” di eguaglianza e di affidamento, che “sarebbero potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma” (Cass. S.U. punto 6.5 e Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 73), nei limiti in cui la diversa valutazione giuridica dei fatti già accaduti determinasse l’effetto di escludere il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario (Cass. S.U. punto 6.5)”. Per tali ragioni “continua ad applicarsi, in via principale, l’articolo 5 comma 6 T.U.I. nella formulazione anteriore all’abrogazione del D.L. 113/2018 a tutti i richiedenti che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018, in subordine l’art. 19 TUI nella nuova formulazione (c.d. non refoulement). Ai richiedenti che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale dopo il 5 ottobre 2018 si applicherà, invece, unicamente il D.L. n. 130/2020”.

Ciò posto “la nuova normativa di cui al D.L. 130/2020, immediatamente applicabile, implica una particolare valutazione delle condizioni di vita privata e familiare richiamate dal nuovo testo dell’art. 19 comma 1.1 T.U.I. con riferimento precipuo all’art. 8 CEDU, ma non esclude l’applicabilità della norma pregressa in tutti i casi in cui una diversa decisione “rischierebbe di entrare in frizione con la tenuta dei valori costituzionalmente tutelati”, e nel rispetto del dettato dell’art. 3 comma 4 D. Lgs. 251/2007, che nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/CE recante “norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” impone di considerare la sussistenza o meno di “gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine ”.

Nel caso di specie, esclusa alcuna condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini della protezione umanitaria, sono stati valutati positivamente l’inserimento e l’integrazione sociale dello stesso in guisa da consentire il riconoscimento, in subordine e a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, della protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs. n. 286/1998 (percorso scolastico; inserimento lavorativo; stabilità abitativa ed affettiva; regolare presenza di familiari sul territorio).

– Scarica il decreto
Tribunale di Milano, decreto del 5 maggio 2021

Documenti allegati