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La protezione speciale come esplicita codificazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare

Tribunale di Lecce, ordinanza del 26 marzo 2021

La Sezione Immigrazione del Tribunale di Lecce – in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria – ha riconosciuto ad un giovane cittadino originario del Gambia la protezione speciale di nuovo conio.

Il provvedimento, dopo aver ricostruito l’ubi consistam della protezione umanitaria oramai abrogata, richiama ed esplica le novità normative introdotte dal recente D.L. n. 130/20, convertito nella L. n. 173/20 e ritiene la nuova normativa applicabile alla fattispecie in esame in applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 15 del decreto appena richiamato.

In particolare, nella motivazione della pronuncia in esame è dato leggere come la nuova disciplina “abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l’applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell’ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l’avallo della Suprema Corte. Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest’ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l’indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l’interprete: a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale; c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale; d) l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine”.

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ha, quindi, esaminato la domanda del ricorrente, riconoscendogli il diritto al rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, tenendo conto del percorso integrativo intrapreso in Italia (contratti di lavoro come bracciante agricolo a tempo determinato, ma puntualmente rinnovati e prorogati) e della disponibilità di un alloggio (provato con la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato).

Particolarmente interessante è quella parte del provvedimento in cui è richiamato, oltre all’art. 8 Cedu per il suo effettivo radicamento sul territorio, anche l’art. 35 della nostra Carta costituzionale, che tutela il diritto al lavoro come posizione soggettiva assoluta del singolo, stante la sussistenza di un contratto di lavoro attualmente in essere idoneo alla conduzione di una vita libera e dignitosa sul territorio italiano.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 26 marzo 2021

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