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Né in fase amministrativa né tantomeno in fase giudiziale, è possibile non tenere in conto episodi di violenza subiti dalla richiedente asilo nei Paesi di transito, in questo caso la Libia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10153 del 16 aprile 2021

Una decisione in merito alla rilevanza delle violenze subite in Libia.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “La questione non è stata in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della protezione umanitaria, ai fini della quale, invece, il fatto – ove effettivamente riscontrato, o ritenuto verosimile – sarebbe stato elemento di sicura decisività. (…).
La Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità tenendo conto dell’intera storia narrata dalla richiedente, ivi incluso il capitolo relativo alla violenza sessuale subita durante il soggiorno in Libia

“.

In altre parole, né in fase amministrativa né tantomeno in fase giudiziale, è possibile non tenere in conto episodi di violenza narrati dal richiedente asilo nei Paesi di transito.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 10153 del 16 aprile 2021