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Protezione speciale: accertato il diritto a farne richiesta in Questura

Tribunale di Bologna, ordinanza del 6 maggio 2021

Ritiene questo Giudice che il rifiuto di esaminare la domanda opposto dalla parte resistente non sia giuridicamente corretto e che, di conseguenza, debba considerarsi esistente il fumus boni juris necessario per l’emissione del richiesto provvedimento urgente“.
Così afferma il Tribunale di Bologna nell’accogliere il ricorso presentato da un cittadino straniero – difeso dall’avv. Nazzarena Zorzella di ASGI – per l’affermazione del proprio diritto a presentare alla competente Questura una domanda avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1.2.

Il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale; disposizione che, come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest’ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l’iniziale istanza dell’interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale.
Tale interpretazione, che appare la più conforme al dettato della norma, risulta in un certo qual senso confermata a contrariis dalla circolare del Ministero dell’Interno datata 19 Marzo 2021 la quale, per giungere ad una differente conclusione, si trova costretta ad aggiungere al testo normativo, laddove fa riferimento ad “una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno”, la locuzione “per altro motivo”, in tal modo sovvertendone però lo stesso tenore letterale.
”, afferma il giudice che conclude accogliendo il ricorso e accertando “il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ordinando al Questore di Forlì – Cesena ogni conseguente adempimento“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 6 maggio 2021

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )