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Sierra Leone – Protezione speciale in caso di incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali

Tribunale di Torino, ordinanza del 20 gennaio 2021

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto in favore di un cittadino straniero proveniente dalla Sierra Leone la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 32, 3° comma, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUI (c.d. “protezione speciale”), così come novellati dal d.l. n. 130 del 2020.

Nella fattispecie, il richiedente, dopo aver ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2015, ha presentato nel 2019 richiesta presso la Questura competente per il rilascio del permesso per motivi di protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008, introdotto dal Decreto Legge n. 113/2018.

Dopo aver acquisito il parere negativo della Commissione Territoriale, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi.

Avverso il suddetto provvedimento, il richiedente ha proposto ricorso giurisdizionale previa sospensione dell’atto impugnato. Con decreto, il Tribunale di Torino ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza davanti al Giudice relatore, all’esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Con il Decreto decisorio in commento, il Collegio giudicante ha affermato in primo luogo quanto segue: “Se è vero che il diritto alla protezione internazionale espressione di quello costituzionale di asilo sorge al momento di ingresso nel territorio italiano, ciò non toglie che in tema di successione delle leggi nel tempo, al fine di individuare la normativa applicabile occorre guardare al momento di proposizione della domanda. Nella specie è documentale e non contestato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata avanzata successivamente alla entrata in vigore del d.l. 113/2018”.

Ciò posto, con riferimento al profilo processuale, “l’art 19 ter d.lgs., come novellato, prevede il rito sommario di cognizione collegiale, norma di immediata applicazione in ragione del principio tempus regit actum”.

Con riferimento ai profili sostanziali, “se è vero che la novella del 2018 ha trasformato la protezione umanitaria da fattispecie generale a fattispecie specifica, enucleando distinte e peculiari situazioni (permesso di soggiorno per motivi speciali ex art 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/1998, richiamato dall’art 32 d.lgs. 25/2008, permessi di soggiorno per casi speciali, calamità, cure mediche), è anche da sottolineare che nel corso del presente procedimento è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020 che ha nuovamente modificato la disciplina in materia. In particolare, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del citato d.l. n. 130 del 2020 all’art. 5, 6° comma, TUI è stato aggiunto l’inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano”. Inoltre, la medesima norma prevede la sostituzione del comma 1.1. dell’art. 19 TUI con il seguente testo novellato: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamento inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”. In dette ipotesi, come recita il successivo nuovo comma 1.2., il Questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ciò premesso a livello sostanziale, “si sottolinea che l’art. 15 del d.l. 130/2020 rubricato “disposizioni transitorie” dispone che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ne consegue che la disciplina sostanziale applicabile al caso concreto è quella introdotta con il d.l. n. 130 del 2020.

Il Collegio ha ritenuto che, nel caso in esame, alla luce della novella legislativa di cui al citato d.l. n. 130 del 2020, debba essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, 3° comma, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUI. In particolare, quanto all’aspetto della vulnerabilità e integrazione del richiedente, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso è in Italia dal 2015, presenta un quadro clinico molto compromesso con necessità di cure e controlli frequenti, inoltre egli ha compiuto un pieno percorso di integrazione socio – lavorativa nel nostro Paese.

Le attività poste in essere e alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente “sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale”. Pertanto, “è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, privo di mezzi, si troverebbe a dover ripartire da zero – in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano – per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa”.

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Tribunale di Torino, ordinanza del 20 gennaio 2021