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Trento, ritardi nell’accoglienza del richiedente asilo: il Gip ordina alla Procura indagini per individuare chi curò la pratica

L'Assemblea Antirazzista e l'avv. Giovanni Guarini denunciarono ignoti per omissione di atti d'ufficio

La vicenda, seguita dall’Assemblea Antirazzista di Trento, riguardava un richiedente asilo dublinato di nazionalità afgana che invece di essere accolto nel sistema d’accoglienza trentino, ed anche a seguito di una sua richiesta scritta, fu lasciato sulla strada dalle Autorità preposte all’accoglienza, senza alcuna motivazione, né risposta.
Il caso fu l’emblema di una prassi illegittima che ancora oggi vede gravi ritardi nella procedure di accoglienza dei richiedenti asilo che giunti autonomamente in Trentino non riescono nei tempi stabili dalla normativa né a formalizzare l’istanza di protezione né a entrare in un centro di accoglienza 1.

Il legale difensore, l’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, all’epoca del ricorso denunciò ignoti per omissione di atti d’ufficio.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, affermando che il fatto denunciato era “meramente politico“, ripercorrendo, in parte, le motivazioni della richiesta di archiviazione della Procura di Catania nel caso del sequestro di persona sul caso Diciotti, poi non accolta dal Tribunale dei Ministri di Catania.

Nell’opposizione ad archiviazione veniva affermato che le Autorità avevano il preciso dovere, senza alcuna discrezionalità, come previsto dalla normativa italiana ed europea, di accogliere il richiedente asilo cd. dublinato e non lasciarlo sulla strada, mettendo in tal modo a rischio la salute e la vita dello stesso.

Il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento depositato il 3 maggio, ha ordinato alla Procura di Trento ulteriori indagini per individuare chi curò la pratica di richiesta di accoglienza del cittadino straniero e quali provvedimenti assunse a tutela del richiedente.
La Procura ha un anno di tempo per effettuare queste indagini, al termine delle quali può pronunciarsi chiedendo ancora l’archiviazione oppure individuando e accusando i responsabili.

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  1. Si vedano il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25: Art. 3 “Autorita’ competenti” e Art. 26 “Istruttoria della domanda di protezione internazionale“; e il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142: Art. 14 “Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza