Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale ordina alla Questura di Napoli di ricevere le richieste di Protezione speciale ex art.19 co.1.2, del Dlgs 286/98

Tribunale di Napoli, ordinanza del 24 maggio 2021

Photo credit: Movimento Migranti e Rifugiati Napoli

Nel caso in esame, il ricorrente – ritenendo sussistenti le ragioni per avanzare richiesta di Protezione speciale direttamente al Questore – si rivolgeva alla Questura di Napoli per formalizzare la suddetta istanza. La Questura dichiarava irricevibile la domanda, dichiarandosi competente a ricevere le richieste di Protezione speciale solo allorquando tali istanze si inseriscono in un procedimento col quale è stato già richiesto un Permesso di soggiorno e la cui istruttoria tenderebbe a concludersi con un provvedimento di respingimento dell’istanza e non quando provengono da un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, come nel caso di specie.
Avverso tale provvedimento si proponeva Ricorso ex art.700 C.P.C. davanti al Tribunale Ordinario di Napoli, il quale lo accoglieva, ritenendo sussistente la legittimazione diretta della Questura a ricevere le richieste di Protezione speciale ex art.19 co.1.2, del Dlgs 286/98.

Il Giudice, infatti, anche alla luce di un’interpretazione logico-sistematica della norma, riteneva di non condividere la lettura operata dal Ministero sostenendo che “(…) non potendo la disciplina interna al Ministero derogare alla norma di legge, deve rilevarsi che dalla lettera della norma non si rinviene la distinzione operata dal Ministero stesso. Non vi è, infatti, alcun elemento dal quale dedurre che il primo capoverso si applichi sempre e che il secondo capoverso trovi applicazione solo in caso di domande di rilascio di permesso di soggiorno per motivi diversi dal riconoscimento della protezione internazionale. Del resto, se così non fosse vi sarebbe un’accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un’istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee.
A tal fine giova, invero, rilevare che le modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 e che hanno interessato l’art. 19 cit., non hanno riguardato anche l’art.19ter d.lgs. 150/2011. La disciplina relativa al rito applicabile in caso di impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria emesso dal Questore è, dunque, rimasta immutata. Deve, quindi, dedursi che il Questore mantenga una propria autonoma competenza in tema di riconoscimento della protezione speciale, a meno che non si voglia ritenere che l’art. 19ter cit. non abbia più alcuna applicazione.
Quanto al fumus, dunque, la domanda deve essere accolta, condividendo questo giudicante l’interpretazione dell’art. 19, co.1.2 d.lgs. 286/1998 offerta da parte ricorrente in ordine alla legittimazione del Questore ad ammettere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata direttamente nei suoi confronti.

Tanto è stabilito dall’Ordinanza del Tribunale di Napoli del 24.05.2021 con la quale il Giudice adito accoglieva il ricorso ex art.700 C.P.C. presentato dal ricorrente, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Permesso di soggiorno per Protezione speciale ex art.19, co.1.2. del D.lgs 286/98 e ordinando al Questore di Napoli di emettere i provvedimenti di competenza.

Scarica l’ordinanza
Tribunale di Napoli, ordinanza del 24 maggio 2021

Documenti allegati