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La domanda reiterata di asilo presentata in fase di espulsione va sempre sottoposta alla Commissione Territoriale

Corte di Cassazione, sentenza n. 2455 del 3 febbraio 2021

La Suprema Corte di Cassazione, in relazione all’art.29 bis introdotto dal d.l.113/2018, convertito in l.n.132/2018 (domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento), ha affermato che l’interpretazione data dal Giudice di Pace di Brescia non sarebbe stata in linea con i principi del diritto europeo e conseguentemente con l’art. 117 Cost. nella parte in cui detta norma interna prevedeva che la domanda reiterata, per il solo fatto di essere stata presentata in pendenza di procedura espulsiva, avrebbe dovuto essere dichiarata automaticamente inammissibile.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale è sempre necessario fare una valutazione preliminare per accertare o meno la strumentalità della domanda reiterata e, inoltre, sottolinea come sia sempre necessario il vaglio di un’autorità terza per la valutazione della sussistenza o meno di elementi nuovi posti a sostegno della domanda di protezione, in fase di espulsione.
Detta norma, introdotta dal d.l. 113/2018, pareva sancire una sorta di automatismo nel sanzionare di inammissibilità la domanda reiterata avanzata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, in palese contrasto con la normativa comunitaria, in particolare la Direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure) che stabilisce, da un lato, l’imprescindibilità di un esame preliminare in merito all’ammissibilità della domanda da parte della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale e, dall’altro, come unica “sanzione”, la mancanza di effetto sospensivo dell’impugnazione del provvedimento con cui viene dichiarata l’inammissibilità.
La normativa interna viene riallineata con la normativa comunitaria e quindi con l’art. 117 Cost. grazie all’intervento normativo del d.l.130/2020 che sostituisce l’art. 29 bis che prevedeva una sorta di automatismo con la seguente disciplina, secondo la quale la domanda reiterata, presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, va sempre sottoposta all’esame preliminare dal Presidente della Commissione Territoriale, il quale la dichiarerà inammissibile nell’ipotesi in cui non siano stati addotti nuovi elementi.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 2455 del 3 febbraio 2021

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