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Visto per ricongiungimento del figlio minore. L’Ambasciata di Dakha non può negarlo sulla base di una generica istruttoria dell’agenzia senza esame del DNA

Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2021

Il Tribunale di Roma annulla un provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia a Dhaka rigettava la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare del figlio minore.
Il provvedimento veniva adottato sulla base di un’istruttoria che l’Amministrazione delegava ad un’agenzia investigativa (la VFS Global), e che il ricorrente contestava.
Inoltre il ricorrente con la proposizione del ricorso chiedeva espressamente l’espletamento del test genetico per l’accertamento della paternità.
Nonostante l’ordinanza del Tribunale che ordinava effettuarsi il test del DNA, e che sarebbe stato risolutivo, l’Amministrazione non ottemperava a tale incombente.
L’ordinanza ha così accolto il ricorso su un duplice presupposto: da un lato ritiene l’istruttoria espletata dall’Amministrazione non sufficiente a scalfire la certificazione rilasciata dall’autorità estera e che attestava la paternità del ricorrente rispetto al familiare da ricongiungere, stanti inoltre i dubbi circa il modus operandi dell’agenzia investigativa incaricata dall’Ambasciata.
Sotto ulteriore profilo l’Amministrazione non ottemperava all’ordine del giudice di effettuare gli esami genetici, da tale comportamento potendosi trarre argomenti di prova ai sensi articolo 116 CPC.
Oltretutto L’Amministrazione non dava alcuna spiegazione della propria inerzia, inducendo in tal modo il Tribunale anche alla condanna alle spese .

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Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2021

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