La Corte di Cassazione accoglie con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia il ricorso di un richiedente asilo del Gambia.
Secondo la Cassazione è mancata una valutazione della situazione della pericolosità interna del Paese di provenienza, ai sensi dell’art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251/2007.
Ciò ha portato ad una esclusione della tutela protettiva senza una motivazione specifica, ma solo facendo un generico riferimento all’asserita mancanza di credibilità del ricorrente.
– Scarica l’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18677 del 30 giugno 2021