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La Corte di Appello non ha esaminato i documenti prodotti né effettuato un giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella nel suo Paese

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18687 del 30 giugno 2021

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

La Cassazione ha censurato la mancata valutazione della copiosa documentazione prodotta dal ricorrente, cittadino ivoriano, in punto di integrazione, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 de 2019).
Nella fattispecie la Corte di merito ha omesso completamente di esaminare i documenti prodotti ed effettuare un giudizio di comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella lasciata dal ricorrente nel suo Paese di origine
“.
La Corte d’Appello dovrà giudicare nuovamente il caso in diversa composizione.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 18687 del 30 giugno 2021

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