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Permesso per cure mediche. In Gambia non verrebbe curato adeguatamente e non potrebbe accedere alla terapia farmacologica

Tribunale di Roma, ordinanza del 9 aprile 2021

Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI ad un cittadino gambiano affetto da PTSD, derivante dalle numerose violenze subite in Libia.
In particolare, il giudice ha ritenuto che il richiedente avesse diritto al permesso in base sia alla gravità delle patologia sia per la non reversibilità delle cure.
E’ utile sottolineare che il giudice – per quanto riguarda l’accesso alle cure nel paese di origine – ha ritenuto sufficienti le COI come indicate dalla parte attrice. Invero, come sottolineato dal medesimo: “D’altra parte, è noto come le problematiche di natura psichiatrica rientrino tra quelle che richiedono oltre al supporto farmacologico, anche un idoneo e costante supporto assistenziale e domiciliare. Questo significa che il ricorrente se rimpatriato in Gambia, dove strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate (https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/uno-sguardo-sul-gambia/), difficilmente avrebbe la possibilità di sottoporsi ai periodici controlli medici né potrebbe con certezza accedere alla terapia farmacologica, sia per la difficoltà di approvvigionamento del farmaco, sia per l’insufficienza dei mezzi economici per poterlo acquistare, laddove in Italia la fornitura di facile accessibilità“.
Rilevante è altresì il fatto che, sebbene il ricorrente fosse stato condannato per il reato di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/1990 , quest’ultimo, essendo di lieve entità, esclude la pericolosità sociale del ricorrente. E in ogni caso il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 TUI non richiede “alcuna valutazione in merito ai pregressi reati dell’istante a meno che, appunto, questi non portino ad un giudizio di pericolosità sociale del soggetto per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 9 aprile 2021

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